La materia della videosorveglianza risulta regolamentata da molteplici normative nazionali che individuano svariati obblighi in capo ai soggetti che svolgono la propria attività nel settore (progettisti, installatori e committenti di impianti). Nel presente articolo si esaminano gli obblighi per i progettisti.
Una delle maggiori difficoltà per gli operatori del settore della videosorveglianza è proprio quella di conoscere le singole disposizioni di legge che, all’interno dei testi normativi, si riferiscono alla categoria cui appartengono. Per quanto specificamente concerne la regolamentazione applicabile nei confronti dei progettisti di impianti di videosorveglianza, rilevano le seguenti disposizioni.
L’Art.5 del DM 37/08
Anzitutto occorre annoverare l’art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37 (recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”,) in forza del quale:
(i) per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto da parte di un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica:
a) quando gli impianti di videosorveglianza sono connessi ad impianti elettrici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 37/2008 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative, aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative aventi superficie superiore a 400 m2;
b) se gli impianti elettrici dai quali prendono alimentazione diretta gli impianti di videosorveglianza includono lampade fluorescenti a catodo freddo e in ogni caso, se gli alimentatori erogano una potenza complessiva maggiore di 1200 VA;
c) se gli impianti di videosorveglianza sono installati in immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi e sono collegati a impianti elettrici in grado di erogare una tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 Kw oppure ancora quando la superficie dell’immobile superi i 200 m2;
d) quando gli impianti elettrici che alimentano gli impianti di videosorveglianza sono installati in unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI o nel caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione oppure definiti a maggior rischio di incendio.
In tutti gli altri casi, il progetto può essere redatto anche solo dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice;
(ii) i progetti degli impianti devono essere sono elaborati secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti all’Unione Europea.
Al riguardo, si segnala in particolare la necessità di osservare le norme europee serie EN 50132 e, più specificatamente, la norma EN 50132-7 “Linee guida di applicazione”.
Non solo, ma -quanto ai profili attinenti alla protezione dei dati personali- è bene che il progettista abbia a mente quanto previsto in materia dal Regolamento UE/679/2016, dal successivo D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (che hanno modificato e/o abrogato rilevanti disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) e dai provvedimenti adottati dal Garante (cfr. Provvedimento generale 8 aprile 2010), in base ai quali:
a) in ossequio ai pertinenza e di non eccedenza, l’impianto deve consentire la ripresa dei soli dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l’angolo visuale delle riprese, evitando -quando non indispensabili- immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, e stabilendo in modo conseguente la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa;
b) i dati raccolti devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini;
c) i soggetti, incaricati o responsabili che hanno accesso ai dati, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
d) l’impianto deve consentire la conservazione dei dati per il tempo strettamente necessario a perseguire le finalità del trattamento e comunque non oltre 24 ore dalla raccolta delle immagini, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa e dell’Autorità Giudiziaria, sicché devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;
e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all’art. 615-ter del codice penale;
f) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless;
(iii) i progetti devono contenere almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.
Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
Se l’impianto a base di progetto è variato in corso d’opera, il progetto presentato va integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto le installazioni per apparecchi per usi domestici;
(iv) sotto il profilo sanzionatorio, alle violazioni degli obblighi suddetti si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all’entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
Quali obblighi e quali responsabilità per gli installatori di impianti di videosorveglianza?Per quanto specificamente concerne la regolamentazione applicabile nei confronti degli installatori di impianti di videosorveglianza, una delle maggiori difficoltà è proprio quella di conoscere le singole disposizioni di legge che, all’interno dei testi normativi, si riferiscano alla categoria cui appartengono.
Il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
In secondo luogo, in caso di realizzazione di impianti di videosorveglianza sui luoghi di lavoro, i progettisti sono tenuti ad osservare gli artt. 22 e 81 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (recante “Attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) che impongono agli stessi di “rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia”, sotto pena di arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.675,23 a 6.700,94 euro.
Cosa dice il codice penale
Infine, non si devono dimenticare i profili derivanti dalla disciplina codicistica nazionale.
Il riferimento è, più specificamente, a quanto previsto nel codice penale: si pensi, ad esempio, al caso di errori nella progettazione dell’impianto che cagionino le lesioni di uno o più soggetti (reato di lesioni colpose previsto dall’art. 590 c.p.) oppure al caso di progettazioni di telecamere nascoste con sistema audio integrato per consentire l’ascolto e la visione di immagini e conversazioni in abitazioni o altri luoghi di privata dimora (reato di interferenze illecite nella vita privata previsto dall’art. 615 bis c.p., in concorso con l’installatore dell’impianto medesimo).
A ciò si aggiunge quanto disposto nel codice civile in relazione alla responsabilità contrattuale derivante da inadempimento o ritardo nell’adempimento degli obblighi assunti nei confronti del proprio cliente (così, nel caso di mancato rispetto del termine di consegna che era stato indicato come essenziale o di mancata consegna del progetto degli impianti), che comporta l’obbligo di risarcimento -a meno che il mancato rispetto degli impegni assunti o il ritardo nello svolgimento delle attività concordate non sia dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all’operatore- e alla responsabilità extracontrattuale, che sussiste nel caso in cui vengano realizzati, anche attraverso propri dipendenti, fatti, dolosi o colposi, che cagionino un danno ingiusto a terzi, che andrà risarcito dal responsabile (come nel caso della lesione di un passante causata da errori nella progettazione di una telecamera).