Obbligatorietà del progetto d’impianto

progetto dimpianto«Ho letto online l’articolo nel quale il lettore chiedeva se fosse obbligatorio il progetto d’impianto e, per quanto riguarda gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore ai 6 kW, è chiaro quanto indicato. Tuttavia, non mi è chiaro se, in tema di obbligatorietà del progetto, cambiano le regole quando gli impianti sono di potenza inferiore», chiede un lettore di Elettro.

Il lettore si riferisce all’obbligo di progettazione degli impianti elettrici ai sensi del DM 37/08. Dobbiamo distinguere tra obbligo di progettazione e obbligo di progetto a firma di un tecnico abilitato. Le prescrizioni sono contenute nell’art. 5 del DM.

Progetto d’impianto: le due casistiche

Il primo, infatti, è sempre obbligatorio, mentre il secondo solo al superamento di dati limiti dimensionali. Con riferimento al primo, lasciatemi dire… “il DM non richiede che di formalizzare un qualcosa che la natura delle cose impone comunque”. Come fare infatti a realizzare un impianto senza averlo prima pensato? Si tratta solo di trasformare questi pensieri in documenti, in modo da renderli disponibili agli altri.

Nel secondo caso, il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta, oltre che nel caso di utenze condominiali o domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW anche nei seguenti casi:

  • impianti elettrici di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati a impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti elettrici di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m2;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m2;
  • impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione.
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