Nuovo Codice di Prevenzione Incendi: Sezione V, Capitolo V.2

Il Capitolo V.2 della Sezione V – Regole Tecniche Verticali – del Codice di Prevenzione Incendi tratta i criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette.

La revisione della Regola Tecnica Verticale (RTV) Capitolo V.2 del Codice Prevenzione Incendi, risalente al 2019, è stata rielaborata in linea con i principi e contenuti delle Direttive ATEX (vedi tabella 1) estendendo la protezione degli eventuali occupanti esposti ad atmosfere esplosive anche ad attività soggette ai controlli e alle visite del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non necessariamente luoghi di lavoro. Nel caso dei luoghi di lavoro1, infatti, l’obbligo della protezione dei lavoratori contro le atmosfere esplosive è sancito nella Direttiva Sociale, recepita in Italia dal Testo Unico sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (T.U. 81/2008) agli artt. 287-297.

TABELLA 1. Direttive ATEX
DIRETTIVA ATEX DI PRODOTTO

(Direttiva 2014/34/UE)

Ha come obiettivo la messa a disposizione (commercializzazione) nel mercato unico di “apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” e, così come il Codice e la Legge 186/68, pone obbligo ai produttori del soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza riportati nell’Allegato II alla direttiva medesima.
DIRETTIVA ATEX SOCIALE

(Direttiva 1999/92/CE)

Si occupa della sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di esplosione dovuto alla formazione di un’atmosfera esplosiva, fissando le prescrizioni minime.

 

Atmosfere esplosive: criteri

Il paragrafo V.2.1 stabilisce, quale scopo della Regola Tecnica Verticale V.2, i criteri per valutare e ridurre i rischi per atmosfere esplosive nelle attività soggette.

Nelle attività soggette ove fossero presenti sostanze infiammabili o combustibili in deposito, ciclo di trasformazione o lavorazione, deve essere valutato il rischio per atmosfere esplosive, a partire dalla fase iniziale della progettazione dell’attività medesima. La valutazione deve mirare a evitare, in primis, la formazione di ATEX (prevenzione), successivamente è necessario agire sulle sorgenti di accensione e, se necessario, provvedere ad attenuare i danni per garantire la salute e la sicurezza degli occupanti (protezione).

I paragrafi del documento si sviluppano per rappresentare una guida alla valutazione del rischio esplosione: dapprima si richiede l’individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione, per passare subito dopo all’identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili. Segue, pertanto, la fase fondamentale relativa alla classificazione delle zone con pericolo di esplosione.

Gli elementi di novità della classificazione delle aree a rischio di esplosione sono:

  • il recepimento delle probabilità di formazione delle atmosfere esplosive, già proposte dalla Guida CEI 31-35, ai fini della loro classificazione;
  • la definizione del tempo di persistenza delle Zone quale secondo parametro ai fini della classificazione delle Zone, in conformità a quanto previsto dall’articolo 290 del D.Lgs. 81/08;
  • la definizione della zona NP “Negligible Presence”, ovvero dei luoghi per i quali è trascurabile la probabilità di presenza di atmosfera esplosiva (10-5 occ/anno).

Dopo la classificazione, la Sezione V.2 richiede che siano identificati i potenziali pericoli di innesco e che siano valutati anche gli effetti prevedibili di un’esplosione conseguenti a:

  • sviluppo di fiamme e gas caldi;
  • irraggiamento termico;
  • onde di pressione e proiezione di frammenti o oggetti;
  • rilasci di sostanze pericolose.

Laddove ritenuto necessario stimare l’entità delle sovrappressioni generate (ad esempio, per valutare l’effetto domino verso altre attività o per l’eventuale progettazione di opere resistenti all’esplosione), il Codice propone l’impiego di formulazioni empiriche semplificate (TNT equivalente, TNO Multienergy, etc.) o, nei casi più complessi, di codici di calcolo CFD (Computational Fluid Dynamics) riconosciuti.

Livello di protezione

Il processo di valutazione guidato dalla V.2 si conclude richiedendo la “quantificazione del livello di protezione”, considerando generalmente adeguato un livello delle soluzioni tecniche e organizzative adottate per le quali si deve verificare il fallimento di non meno di tre mezzi di protezione indipendenti affinché un’atmosfera esplosiva possa essere innescata.

Individuato il livello di protezione cui deve attenersi la progettazione dell’attività il Codice, il paragrafo V.2.3 propone le misure di prevenzione e protezione da adottare mirate allo scopo; in particolare:

  • per i prodotti, richiama i criteri di compatibilità tra tipologie costruttive ex Direttiva 2014/34/UE e qualifiche delle Zone già contenuti nella parte B dell’Allegato L del D.Lgs. 81/08;
  • in materia di attrezzature, sistemi e relativi dispositivi di collegamento che non sono prodotti ai sensi della direttiva ATEX, qualora rappresentino un pericolo di accensione o di emissione di sostanze infiammabili, specifica che il livello di protezione deve essere attribuito in conformità alle indicazioni contenute nelle norme scelte per la progettazione e realizzazione;
  • per impianti privi di norme di riferimento, suggerisce, ai fini dell’assicurazione di un determinato livello di protezione, l’applicazione delle tecniche di analisi di affidabilità quali Failure Mode and Effect Analysis (FMEA, EN 60812), Fault tree analysis (FTA, EN 61025), Markov (EN 61165) o della progettazione basata sulla sicurezza funzionale (IEC 61511 “Functional safety – Safety instrumented systems for the process industry sector”);
  • consente di ricorrere, qualora necessario, ad opere da costruzione (edifici) progettati per resistere all’esplosione, rimandando per gli aspetti specifici, alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) [5] e, in particolare, alla Norma UNI EN 1991-1-7 “Eurocodice 1 – Azioni sulle strutture – Parte 1-7: Azioni in generale – Azioni eccezionali”.

La sicurezza antincendio di un’attività e, in particolare, la sicurezza nei confronti delle ATEX deve accompagnare tutta la vita di un’attività; pertanto nella tabella V.2-5 viene riportato il cosiddetto “Controllo operativo” per la gestione della sicurezza nelle Aree a rischio di esplosione, a completamento delle indicazioni contenute nel capitolo S.5 del Codice.

TABELLA V.2-5. Sezione V.3 (RTV) del Codice Prevenzione Incendi
Misure gestionali
·       Formazione professionale dei lavoratori addetti ai luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive in materia di protezione contro le esplosioni.

·       Predisposizione di permessi di lavoro per le attività pericolose e per le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro.

·       Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili e di indumenti di lavoro non in grado di innescare un’atmosfera esplosiva.

·       Assegnazione ai lavoratori addetti di attrezzature portatili per la rivelazione di atmosfere esplosive.

·       Predisposizione di specifiche procedure di lavoro e di comportamento per i lavoratori addetti.

·       Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive.

·       Adozione di procedure specifiche in caso di emergenza per la messa in sicurezza delle sorgenti di emissione e delle sorgenti di accensione.

·      Attuazione di verifiche di sicurezza (verifica iniziale, controllo periodico e manutenzione) degli impianti e delle attrezzature installate nei luoghi di lavoro con aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, nel rispetto delle norme applicabili.

 

Il confronto tra il Capitolo V2 e il Titolo XI del D.Lgs. 81/08

La progettazione sviluppata secondo le previsioni del Capitolo V2 del Codice garantisce tutti gli adempimenti richiesti dal Documento sulla protezione contro le esplosioni ex art. Titolo XI del D.Lgs. 81/08, come si evince dalla seguente tabella di comparazione (tabella 2) sarà possibile elaborare un unico documento in adempimento a entrambe le previsioni normative.

TABELLA. 2. Confronto tra il Capitolo V2 e il Titolo XI del D.Lgs. 81/08
Capitolo V2 DM 18/10/2019 Titolo XI D.Lgs. 81/08
V.2.1 Art. 289 (Prevenzione e protezione contro le esplosioni)
V.2.2 Art. 290 (valutazione rischio esplosione)
V.2.2.1 ÷ V.2.2.4 ·       All. XLIX (ripartizione delle aree)

·       Art. 290

·       Art. 293 comma 1 (aree in cui si possono formare atm. Esplosive)

V2.2.5 Art. 290/1.c D
V.2.2.6 D.Lgs. 81/08: art.290/1.d
V.2.3 ·       Art. 291 (obblighi generali)

·       Art. 292 (coordinamento)

·       Art. 293 commi 2/3

·       Art. 294bis (informazione e formazione)

·       All. L (A. Prescrizioni minime per il miglioramento della protezione della sicurezza e della Salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive – B. Criteri per la scelta degli apparecchi e dei sistemi di protezione)


 

  1. Nel caso di luoghi di lavoro che siano anche attività soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzioni incendi, ove per la progettazione della sicurezza antincendi sia applicabile il DM 18/10/2019 (Codice di Prevenzione Incendi) è prevista l’applicazione della RTV V.2 per la valutazione del rischio di esplosione.

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