Fare manutenzione alle cabine elettriche significa intervenire per mantenerle in stato di sicurezza ed efficienza tali da prevenire guasti.
Quando si tratta di manutenzione si parla sempre di un argomento delicato; se poi questa attività ha come oggetto le cabine elettriche, per i manutentori e le stazioni appaltanti diventa quasi un tabù: meno la si fa, meno problemi si hanno.
La manutenzione delle cabine elettriche, di fatto, non ha la sola finalità di “evitare l’insorgere di guasti […] ai componenti dei relativi impianti elettrici e delle relative strutture” – come cita la prefazione della Norma CEI 78-18 – ma soprattutto è volta alla sicurezza delle persone: quali sarebbero le conseguenze di una mancata apertura di una cella MT in caso di emergenza a causa di un blocco meccanico o dell’interruzione del circuito di sgancio?
Le leggi e la normativa tecnica manutenzione cabine
Il cosiddetto testo unico della sicurezza – ovvero il D.Lgs. n.81/08 e s.m. – parlando della prevenzione come criterio essenziale per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, all’Art. 15 stabilisce come principale elemento “[…] z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti”. Ciò vale sia per il privato sia per il pubblico, per il quale è stabilito che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione”.
Il concetto è ulteriormente rafforzato all’Art. 64 del Decreto, secondo il quale “il datore di lavoro provvede affinché […] c) i luoghi di lavoro, gli impianti ed i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
Dal punto di vista tecnico, un buon punto di partenza per affrontare il tema è la Norma CEI 0-10 “Guida alla manutenzione degli impianti elettrici”, pubblicata nel 2002 e ancora in vigore, il cui scopo è “fornire gli elementi utili per una corretta gestione della manutenzione degli impianti elettrici. Essa si propone di evidenziare le procedure che è necessario rispettare nella attività di manutenzione al fine di rendere sicuro il lavoro degli operatori e garantire, per quanto possibile, la funzionalità dell’impianto elettrico”.
Con riferimento alle cabine elettriche, tuttavia, la Guida ha una valenza parziale, nel senso che di fatto si applica alla manutenzione degli impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione e alle sole manovre in alta tensione, limitatamente alla gestione delle cabine elettriche. È necessario, pertanto, rifarsi alla Norma CEI 78-17 “Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali”, pubblicata a luglio 2015, il cui scopo è di “fornire disposizione tecniche atte all’esecuzione in sicurezza dei lavori di manutenzione necessari per il corretto funzionamento ed esercizio delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT e dei relativi impianti connessi […]”.
Chi può fare manutenzione alle cabine elettriche?
Il normatore è perfettamente consapevole del fatto che la manutenzione di una cabina elettrica sia un’attività piuttosto complessa; le persone che operano sulle cabine elettriche, infatti, devono essere adeguatamente qualificate e preparate. La Norma CEI 78-17 all’Art. 4.1. prescrive che “l’impresa manutentrice degli impianti elettrici deve essere abilitata e possedere i requisiti previsti dal DM 37/08 e s.m. […]. Nel caso di una società proprietaria degli impianti che affidi parzialmente o totalmente l’attività di manutenzione ad altra impresa, al datore di lavoro/committente incombe la responsabilità di scelta relativa all’impresa appaltatrice e della verifica dell’idoneità tecnico-professionale del personale di quest’ultima, come richiesto dall’Art.26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.”.
Morale, chi affida l’attività di manutenzione a un’azienda secondo altri criteri che non siano la competenza e la preparazione (ad esempio: è la più economica sul mercato…), in caso di problemi ne paga parimenti le conseguenze.
Tutto il personale che opera nella manutenzione deve essere addestrato in tale attività in modo specifico e su specifiche tipologie di impianto, oltre ad essere assoggettato a formazioni periodiche ed accertamenti, come previsto dalla legislazione vigente.
In particolare, l’Art. 5 della CEI 78-17 enuclea il profilo professionale del manutentore e degli addetti alla manutenzione come:
- “il manutentore deve essere una Persona Esperta in ambito elettrico (PES) e deve possedere, in ogni caso e come minimo, tutti i requisiti previsti per il Preposto ai Lavori (PL);
- gli addetti alla manutenzione che eseguono lavori di natura elettrica (fuori tensione o in prossimità) devono possedere i requisiti previsti per le Persone Esperte (PES) o per le Persone Avvertite (PAV);
- gli addetti alla manutenzione che eseguono lavori di natura non elettrica o su impianti elettrici fuori tensione e in sicurezza possono essere Persone Comuni (PEC).
- il manutentore e/o gli addetti alla manutenzione che eseguono i lavori di manutenzione sotto tensione in MT, devono essere alle dipendenze di una società autorizzata a tali lavori
- gli interventi manutentivi da considerare nella formazione del personale impiegato nelle attività di manutenzione sono, come minimo, quelli previsti nella norma CEI di riferimento e nelle schede di manutenzione afferenti alle reali tipologie di impianti su cui interviene il manutentore”.
Le sigle precedentemente riportate derivano tutte dalla Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici” e sono così riassunte:
- PES: persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
- PAV: persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l’elettricità può creare;
- PEC: persona comune e non avvertita in ambito elettrico;
- PL: persona designata alla responsabilità della conduzione operativa dell’attività manutentiva sul posto di lavoro.
Come ultima postilla, si ricorda che nel caso di cabine MT/MT e MT/BT la Norma CEI 11-27 è affiancata dalla Norma CEI 11-15 “Esecuzione di lavori sotto tensione su impianti elettrici di Categoria II e III in corrente alternata”.
Le schede di manutenzione cabine elettriche
Manutenere una cabina non significa operare solo sulla parte elettrica, ma implica attività anche di altro tipo quali verifiche di parti strutturali e meccaniche che concorrono al funzionamento corretto e sicuro degli impianti elettrici.
La Norma CEI 78-17 fornisce un elenco di schede di manutenzione, destinate alla formazione di un fascicolo di manutenzione, che devono essere predisposte a cura dell’unità o della persona che ha la titolarità dell’impianto elettrico da manutenere. Le schede devono contenere solo gli elementi da manutenere realmente installati nell’impianto e, comunque, almeno i dati essenziali tra cui la descrizione sintetica delle verifiche o degli interventi da eseguire sui componenti, l’intervallo temporale massimo tra un intervento manutentivo e il successivo, la data di esecuzione dell’intervento manutentivo e l’esito dell’intervento.
A tal proposito, la norma si struttura in due allegati.
- Allegato A: schede di manutenzione cabine MT/BT, il cui scopo è quello di indicare i criteri di codifica e composizione delle schede di manutenzione secondo la norma medesima.
- Allegato B: esempio di schede manutentive.
La norma precisa che “le schede riportate nell’Allegato B sono relative a interventi di manutenzione da eseguire su componenti, supposti esistenti, di una cabina MT/BT che prevede un impianto di generazione a moduli fotovoltaici collegato alla rete MT e di un generatore sincrono in BT e un generatore di emergenza in BT”; a fronte delle schede di esempio, “i manutentori devono creare schede rappresentative dell’impianto reale da manutenere”.
Valgono le seguenti prescrizioni estratte dalla norma
- “Per le cabine MT/MT e/o MT/BT situate in luoghi inquinati da agenti atmosferici, il manutentore deve considerare periodicità per la manutenzione (in particolare di pulizia dei locali e dei componenti) più restrittive di quelle riportate nell’Allegato B”.
- “Ogni pacchetto di schede (uno per ciascuna cabina MT/MT e/o MT/BT) deve essere accompagnato da uno schema dell’impianto elettrico unifilare della cabina stessa che riporti la tipologia dei componenti installati ed i relativi dati di targa e l’evidenza dei circuiti funzionali elettrici”.
- “Nel caso di modifiche relative alla consistenza o alla tipologia introdotte negli impianti delle cabine MT/MT e/o MT/BT affidate al manutentore, quest’ultimo deve provvedere direttamente o indirettamente all’aggiornamento delle relative schede: sia quelle riguardanti l’elencazione delle voci specifiche degli interventi di manutenzione”.
Come si può notare dalle seguenti immagini, le schede esemplificative riportate nell’Allegato B della norma, spaziano da verifiche strutturali ad operazioni di tipo meccanico ed elettrico.
Novità in arrivo?
È di recente pubblicazione il documento di inchiesta pubblica Prog. C.1244 volto a inserire un nuovo allegato (Allegato C) alla Norma CEI 78-17. Sono sottoposte ulteriori schede manutentive:
- Scheda F: Esame del fabbricato;
- Scheda S: e Sez. sotto carico MT, Fusibili MT;
- Scheda MT: Esame del quadro MT;
- Scheda TL – R: Esame del trasformatore in olio;
- Scheda TL – S: Esame del trasformatore a secco;
- Scheda IVOR: Esame dell’interruttore a volume d’olio ridotto;
- Scheda ISV: Esame dell’interruttore sotto vuoto;
- Scheda ISF6: Esame dell’interruttore in SF6.
Secondo lo scopo del documento, “le schede semplificate riportate nell’Allegato C della Norma CEI 78-17 sono indicative degli esami a vista e degli interventi minimi da eseguire, sia sotto il profilo tecnico che temporale, sulle apparecchiature e i componenti delle cabine MT/BT degli utenti MT ai soli fini del rispetto dei requisiti tecnici per l’accesso agli indennizzi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con Delibera ARG/elt 198/11 e successive modifiche e integrazioni”.
Gli indennizzi di cui si parla sono stati stabiliti dall’Autorità (c.d. ARERA) per tutelare i clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare le società di distribuzione e di vendita al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale. l’Autorità ha infatti introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori; al cliente che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l’indennizzo verrà accreditato nella prima bolletta utile.
La consultazione è però finita, visto che l’inchiesta pubblica aveva come data limite per l’invio delle osservazioni al CEI il 27/11/19; ci attendiamo a breve, dunque, l’aggiornamento della norma.