Ma è vero che sono stati introdotti nuovi incentivi per il fotovoltaico?

Il 23 febbraio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto direttoriale, le regole operative relative al decreto CER, entrato in vigore il 24 gennaio scorso.

Il Decreto CER, pubblicato an­che sul sito del GSE ed en­trato in vigore a gennaio di quest’anno, disciplina le pro­cedure per l’accesso alle tarif­fe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR. Si tratta di una nuova opportuni­tà per gli aspiranti produttori e per noi addetti ai lavori.

Il meccanismo di incentivazione

Quando si parla di comunità e­nergetiche o più in generale di autoconsumo collettivo, bisogna come prima cosa capire il mecca­nismo di incentivazione che è di­verso sia dallo scambio sul posto sia dal conto energia.

Gli incentivi relativi alla comuni­tà vengono pagati solo in base all’energia condivisa, non in base all’energia prodotta, non in base all’energia immessa in rete. Per energia condivisa in una CER si intende l’energia prodotta e im­messa in rete da uno o più im­pianti della comunità e consuma­ta istantaneamente da uno o più membri della comunità stessa.

Oltre agli incentivi è importante sottolineare che tutta l’energia immessa in rete può essere co­munque valorizzata con il siste­ma di ritiro dedicato il famoso RID, che paga l’energia a prezzo di mercato.

Gli incentivi alle comunità energetiche

Alla luce dei decreti e delle rego­le operative gli incentivi econo­mici previsti per le CER sono tre:

  • il corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata;
  • la tariffa premio per l’energia condivisa;
  • il contributo in conto capitale del PNRR.

Il corrispettivo di valorizzazio­ne per l’energia autoconsumata previsto da ARERA è una cifra molto modesta, si tratta di circa 8 euro al megawattora che vuol dire meno di un centesimo a kWh ed è riconosciuto solo sull’ener­gia condivisa. In ultima analisi è una piccola cifra che va a som­marsi alla tariffa premio ed ha il vantaggio di non avere una sca­denza.

La tariffa premio per l’energia condivisa è la cifra più importan­te del meccanismo della condi­visione dell’energia, infatti il suo valore spazia dai 6 ai 13 centesimi al kilowattora. Il valore della tariffa non è uni­co perché è composto una parte fissa determinata dalla potenza dell’impianto da una componen­te variabile a seconda del prezzo di mercato, che va da 0 a 4 cente­simi al kWh e infine da una picco­la maggiorazione che va a com­pensare il fatto che al centro e al nord ci sia meno sole che al sud.

Questa maggiorazione vale 0,4 centesimi al kWh per le re­gioni del centro e 1 centesimo al kWh per le regioni del nord. Sa­rebbe forse stato più opportu­no una tariffa fissa o comunque più facile da calcolare.

La tariffa premio ha una durata di 20 an­ni dalla data di entrata in eserci­zio dell’impianto. Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti da fon­ti rinnovabili, quindi non solo fo­tovoltaico, con spese ammissibili che variano a seconda della po­tenza (tabella).

È riservato alle comunità energetiche e gruppi di autoconsumo in comuni con meno di 5000 abitanti, non è cu­mulabile con altri contributi e gli impianti che accederanno al con­tributo PNRR vedranno la tariffa premio dimezzata.

LE SCADENZE PER LA REALIZZAZIONE DI UN GRANDE IMPIANTO – Se state progettando grandi impianti, che potrebbero avere tempi lunghi di realizzazione, è importantissimo ricordarsi che il contributo incontro capitale del PNRR ha una copertura di 2,2 miliardi di euro, e gli impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Invece, per quanto riguarda la tariffa premio il meccanismo di assegnazione dell’incentivo si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentiva pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Per ultimo, il corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, se pur esiguo, non prevede una scadenza in quanto non è di fatto un inventivo ma un risparmio di costi di trasporto dell’energia.

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