Il 23 febbraio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto direttoriale, le regole operative relative al decreto CER, entrato in vigore il 24 gennaio scorso.
Il Decreto CER, pubblicato anche sul sito del GSE ed entrato in vigore a gennaio di quest’anno, disciplina le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR. Si tratta di una nuova opportunità per gli aspiranti produttori e per noi addetti ai lavori.
Il meccanismo di incentivazione
Quando si parla di comunità energetiche o più in generale di autoconsumo collettivo, bisogna come prima cosa capire il meccanismo di incentivazione che è diverso sia dallo scambio sul posto sia dal conto energia.
Gli incentivi relativi alla comunità vengono pagati solo in base all’energia condivisa, non in base all’energia prodotta, non in base all’energia immessa in rete. Per energia condivisa in una CER si intende l’energia prodotta e immessa in rete da uno o più impianti della comunità e consumata istantaneamente da uno o più membri della comunità stessa.
Oltre agli incentivi è importante sottolineare che tutta l’energia immessa in rete può essere comunque valorizzata con il sistema di ritiro dedicato il famoso RID, che paga l’energia a prezzo di mercato.
Gli incentivi alle comunità energetiche
Alla luce dei decreti e delle regole operative gli incentivi economici previsti per le CER sono tre:
- il corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata;
- la tariffa premio per l’energia condivisa;
- il contributo in conto capitale del PNRR.
Il corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata previsto da ARERA è una cifra molto modesta, si tratta di circa 8 euro al megawattora che vuol dire meno di un centesimo a kWh ed è riconosciuto solo sull’energia condivisa. In ultima analisi è una piccola cifra che va a sommarsi alla tariffa premio ed ha il vantaggio di non avere una scadenza.
La tariffa premio per l’energia condivisa è la cifra più importante del meccanismo della condivisione dell’energia, infatti il suo valore spazia dai 6 ai 13 centesimi al kilowattora. Il valore della tariffa non è unico perché è composto una parte fissa determinata dalla potenza dell’impianto da una componente variabile a seconda del prezzo di mercato, che va da 0 a 4 centesimi al kWh e infine da una piccola maggiorazione che va a compensare il fatto che al centro e al nord ci sia meno sole che al sud.
Questa maggiorazione vale 0,4 centesimi al kWh per le regioni del centro e 1 centesimo al kWh per le regioni del nord. Sarebbe forse stato più opportuno una tariffa fissa o comunque più facile da calcolare.
La tariffa premio ha una durata di 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto. Il contributo in conto capitale del PNRR è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, quindi non solo fotovoltaico, con spese ammissibili che variano a seconda della potenza (tabella).
È riservato alle comunità energetiche e gruppi di autoconsumo in comuni con meno di 5000 abitanti, non è cumulabile con altri contributi e gli impianti che accederanno al contributo PNRR vedranno la tariffa premio dimezzata.
Invece, per quanto riguarda la tariffa premio il meccanismo di assegnazione dell’incentivo si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentiva pari a 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Per ultimo, il corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, se pur esiguo, non prevede una scadenza in quanto non è di fatto un inventivo ma un risparmio di costi di trasporto dell’energia.