Una sentenza della corte di cassazione

L’installazione di impianti semaforici nel garage condominiale

La proprietaria di un appartamento ubicato sopra un’area condominiale di accesso ai garage, contestava l’illegittimità dei lavori eseguiti consistiti nella esecuzione di un tramezzo nell’autorimessa condominiale e di impianti semaforici che avevano modificato le modalità di accesso e di uscita dallo stesso, tali da aggravare, sotto il profilo dell’inquinamento acustico e delle immissioni di gas di scarico, le condizioni abitative della ricorrente, nonché di deprezzare il valore del proprio appartamento.

Secondo la donna infatti, mentre prima le autovetture dei condomini entravano nel garage da una parte e uscivano dall’altra, ora esse percorrevano sia in entrata che in uscita la rampa sottostante l’appartamento della ricorrente. 

Intervenuta sul caso la Corte di Cassazione, Sez. VI-2 Civile, con la sentenza n. 9094 del 5 giugno 2012, ha ritenuto condivisibile la sentenza con la quale il giudice di merito ha escluso che le immissioni di rumori e di gas provocati dall’uso del garage da parte dei condomini avessero determinato, a causa dei lavori eseguiti, un aggravamento apprezzabile delle condizioni abitative della ricorrente rispetto allo stato di fatto precedente. Più precisamente secondo la Suprema Corte gli inconvenienti lamentati, rappresentati dalla sosta dei veicoli in caso di incrocio e dall’utilizzo in salita della rampa, dovevano ritenersi conseguenza trascurabili, considerata la non frequenza della prima ipotesi e la velocità comunque moderata dei veicoli imposta dallo stato dei luoghi.

 

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