L’etichetta “edificio predisposto alla banda larga” è obbligatoria?

banda largaL’articolo 4 del Decreto legislativo n. 207 dell’8 novembre 2021 ha modificato parte del testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), introducendo piccole variazioni in tema di predisposizione degli edifici alle telecomunicazioni ad alta velocità (banda ultra larga). Analizziamo cosa è cambiato.

L’obbligo di predisposizione degli edifici alla fibra ottica è in vigore già dal primo luglio 2015 per tutti gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti oggetto di attività edilizia che necessita di permesso di costruire secondo articolo 10 del DPR 380/2001 (vedi box).

ESTRATTO DAL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA (DPR380/2001)

Art. 10 – Interventi subordinati a permesso di costruire

1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica e edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.

3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44.

In particolar modo, per i nuovi edifici e per quelli esistenti che rientrano nell’articolo 10 comma 1 lettera c), occorre predisporre sia un punto di accesso sia un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio: quest’ultima costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Per i casi di edificio esistente con intervento soggetto a permesso di costruire, ma non ricadente alla lettera c), è sufficiente il punto di accesso.

Queste predisposizioni non sono cosa di poco conto, oltre ai molteplici passaggi necessari, occorre prevedere ampi spazi per il punto di accesso. Mentre l’infrastruttura passiva necessita non solo di tubazioni, ma anche di fibra posata nelle parti condominiali fino ad un quadro dedicato distribuzione segnali (QDSA) in ogni appartamento.

Il nuovo obbligo

Il D.lgs. 207/21 in vigore dal 24 dicembre 2021 ha introdotto l’obbligo dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga” a partire dal primo gennaio 2022 per i casi indicati nel precedente paragrafo, vale a dire edifici nuovi o edifici esistenti soggetti ad attività edilizia subordinata a permesso di costruire.

L’etichetta, che fino a prima del decreto era volontaria, diventa necessaria per ottenere l’agibilità ed è quindi obbligatoria.

Chi può rilasciare la certificazione e cosa comporta

L’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga” può essere rilasciata da tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08, art.1 lettera b): lettera che permette di diventare responsabile tecnico d’impresa installatrice di impianti elettronici e di telecomunicazioni.

banda larga
LOGO dell’etichetta “edificio predisposto alla banda ultra larga”

L’etichetta non costituisce un adempimento burocratico fine a sé stesso, ma è da considerarsi come un’ulteriore Dichiarazione di Conformità relativa agli impianti di telecomunicazione, che ha come conseguenze la responsabilizzazione degli installatori e la cogenza di guide e norme CEI citate dai decreti: in particolar modo la Guida CEI 306-2 e la Norma CEI 64-100/1,2 e 3.

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