Leggi, direttive e norme… come orientarsi?

Non passa un istante della nostra vita, personale e lavorativa, senza dover sottostare a qualche “regola”. Termini come leggi, decreti, norme, direttive e guide sono così presenti nella quotidianità da non interrogarci neanche più sulla loro natura: le rispettiamo e basta.

Nel settore dell’impiantistica elettrica vengono eseguite delle attività di progettazione e installazione secondo Norme e Guide tecniche e, al termine dei lavori, viene rilasciata una Dichiarazione di Conformità (sempre sulla base di un Decreto Ministeriale) sui prodotti che vengono impiegati, sulle marcature e sulle caratteristiche a cui rispondono. Ma da dove provengono tutte queste “regole”? E hanno tutte la stessa valenza?

Il panorama è complesso e il punto di partenza è proprio…una norma!

Termini e definizioni

La Norma italiana CEI UNI EN 45020, pubblicata nel gennaio 2010, ha come titolo “Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale”, il cui scopo dichiarato è «[…] fornire i termini generali e le relative definizioni riguardanti la normazione e le attività connesse. Essa contribuisce in modo fondamentale alla mutua comprensione tra i Paesi membri del CEN e del CENELEC ed i vari organismi di estrazione governativa e non, nell’ambito della normazione a livello internazionale, regionale e nazionale».

All’interno del testo è chiarita la definizione di Norma al Par. 1: «documento, stabilito mediante consenso ed approvato da un organismo riconosciuto, che fornisce – per utilizzi comuni e ripetuti – regole, linee guida o caratteristiche, relative a determinate attività o ai loro risultati, al fine di ottenere il miglior ordine in un determinato contesto».

A cosa mira il processo di normazione? Il testo spiega, al Par. 2, che «può avere uno o più scopi specifici al fine di assicurare l’idoneità allo scopo di un prodotto, processo o servizio. […] Possono essere: selezione delle varietà, utilizzabilità, intercambiabilità, salute, sicurezza, protezione dell’ambiente, protezione del prodotto, prestazioni economiche, commercio e loro combinazioni».

Si presume che un documento normativo relativo a un determinato argomento tecnico, al momento della sua approvazione, costituisca una regola riconosciuta di tecnologia ovvero una disposizione tecnica che una maggioranza rappresentativa di esperti riconosce come riflettente lo stato dell’arte. Quest’ultimo è inteso come lo «stadio dello sviluppo, raggiunto in un determinato momento, delle capacità tecniche relative a prodotti, processi e servizi basato su pertinenti scoperte scientifiche, tecnologiche e sperimentali».

Tutto questo fa capire due cose:

  1. Se la norma rispetta lo stato dell’arte, tutto ciò che viene eseguito “a norma” è automaticamente anche “a regola d’arte”; pertanto, l’installatore attento dorme sonni tranquilli. Ma se invece non si rispetta la norma, quanto eseguito non è a regola d’arte? In realtà potrebbe esserlo, ma l’onere della prova cade in capo all’installatore e il compito di dimostrarlo in un eventuale contenzioso non è poi così semplice.
  2. Lo stato dell’arte è un concetto dinamico perché rispecchia l’evoluzione della tecnica. Ciò che è ritenuto a regola d’arte oggi potrebbe non esserlo domani. La conseguenza diretta è che, senza un aggiornamento normativo costante, l’installatore potrebbe conservare “vecchie abitudini” non più permesse. La difesa per cui “ho sempre fatto così” potrebbe non essere sufficiente!
Chi decide cosa

La Norma UNI CEI 45020 spiega al Par. 4 che un «organismo di normazione è un ente riconosciuto a livello nazionale, regionale o internazionale, la cui principale funzione, in applicazione del proprio statuto, è l’elaborazione, approvazione o adozione di norme che sono rese disponibili al pubblico».

Gli organismi con attività di formazione possono agire a vari livelli e la Norma li elenca e descrive così:

  • Organismo nazionale di normazione: «organismo di normazione, riconosciuto a livello nazionale, abilitato a rappresentare un Paese presso le corrispondenti organizzazioni di normazione internazionali e regionali».
  • Organizzazione regionale di normazione: «organizzazione di normazione presso cui la partecipazione è aperta agli organismi nazionali pertinenti di ogni Paese, all’interno di una determinata area geografica, politica o economica».
  • Organizzazione internazionale di normazione: «organizzazione di normazione presso cui la partecipazione è aperta agli organismi nazionali pertinenti di ogni Paese».
GLI ENTI NORMATORI
Nell’ambito elettrico ed elettronico operano i seguenti organismi normativi.

• IEC: acronimo inglese di Commissione Elettrotecnica Internazionale, che è l’organismo mondiale responsabile della normazione nel settore elettrotecnico ed elettronico (per inciso, chi scrive ha fatto parte del comitato tecnico IEC che ha portato alla pubblicazione delle norme IEC 60076-12 e IEC 60076-16 relative ai trasformatori di potenza in resina). Il compito della IEC è quello di produrre ed aggiornare un insieme di norme, da trasferire a livello nazionale, che contengono le specifiche tecniche e le modalità di prova dei prodotti. Attualmente sono rappresentati all’interno dell’organismo di normazione ben N.89 Paesi e vi sono N.6 sedi a livello mondiale.
• CENELEC: acronimo francese di Comitato Europeo di Normazione Elettrotecnica, che è l’organismo europeo a cui è attribuito il compito di elaborare un unico complesso di norme nel settore elettrico ed elettronico ai fini della libera circolazione dei prodotti all’interno dell’Unione Europea, nel rispetto della sicurezza delle persone, dei beni e dell’ambiente. Ha sede a Bruxelles e ne fanno parte i rappresentati dei N.27 Paesi membri dell’UE più altre nazioni quali Svizzera, Turchia, Regno Unito, ecc.
• CEI: acronimo di Comitato Elettrotecnico Italiano, che è “un’associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni, con la partecipazione diretta – su mandato dello Stato italiano – nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea (CENELEC) ed internazionale (IEC). Fondato nel 1909 e riconosciuto dallo Stato italiano e dall’Unione Europea (Regolamento Europeo), il CEI propone, elabora, pubblica e divulga Norme tecniche che costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla regola dell’arte di prodotti, processi, sistemi e impianti elettrici”. Il CEI è suddiviso in vari Comitati Tecnici (CT) ciascuno dei quali segue una specifica categoria di prodotti; solo per citare il più famoso, la norma CEI 64-8 è di competenza del CT64 – Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione. Il CEI ha sede a Milano.

Il rapporto tra gli organismi sopraelencati è di tipo gerarchico e ciascuno ha un proprio iter di redazione normativa; vale la pena, tuttavia, descrivere brevemente ciò che avviene a livello europeo. Una norma europea può essere redatta come documento iniziale proveniente dal comitato internazionale IEC, oppure può provenire da un comitato interno al CENELEC oppure può essere proposta dai comitati nazionali di uno dei Paesi aderenti. In questi ultimi due casi, l’iniziativa è comunque proposta alla IEC; se questa non è interessata, il lavoro prosegue a livello del CENELEC. Una volta terminato il processo di elaborazione, la bozza approvata diventerà norma europea (EN) e, una volta ratificata, dovrà essere obbligatoriamente recepita da tutti i Paesi membri come unica norma nazionale valida; i Paesi membri sono pertanto obbligati a ritirare le norme nazionali in contrasto con quelle europee.

Sigle identificative

Il numero di ogni norma è preceduto da una sigla identificativa letterale che ne spiega la provenienza e la storia.

Alla luce di quanto visto finora è chiaro che la sigla IEC rappresenta il testo normativo redatto dal comitato elettrotecnico internazionale, EN identifica la norma elaborata dal comitato elettrotecnico europeo e CEI quella redatta dal comitato elettrotecnico italiano; è altrettanto evidente che la designazione CEI EN contraddistingue la norma europea obbligatoriamente recepita e introdotta nel panorama normativo nazionale dal comitato tecnico italiano.

Può capitare di trovarsi di fronte a testi identificati con la sigla HD che identifica documenti di armonizzazione redatti dal CENELEC e che costituiscono una prima fase di unificazione della norma; in esso i comitati dei Paesi membri emettono una norma sostanzialmente comune, ma differente in alcuni particolari per tenere conto delle specificità nazionali.

La conoscenza delle norme elaborate dalle commissioni elettrotecniche a tutti i livelli non esaurisce, purtroppo, ciò che è necessario sapere nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Solo per fare un esempio, non si possono trascurare le Norme UNI EN 12464 sull’illuminazione dei luoghi di lavoro, la Norma UNI 1838 relativa all’illuminazione di emergenza e la UNI 9795 riguardante i sistemi di rivelazione fumi; come dimenticarsi poi dello standard UNI EN ISO 13849 relativo alla sicurezza delle macchine!

Se EN indica una normazione a livello europeo, cosa significano i termini UNI e ISO? Di fatto, è la stessa struttura precedentemente analizzata ma riportata in ambito industriale e non in ambito elettrotecnico. Quindi l’ISO – acronimo inglese di Organizzazione Internazionale di Normazione – è il corrispettivo della IEC in campo industriale, mentre l’UNI – acronimo di Ente Italiano di Normazione – è il pari grado del CEI; per completezza, il duale in ambito industriale del CENELEC è identificato come CEN, acronimo francese di Comitato Europeo di Normazione.

Non solo norme tecniche

Oltre alle norme tecniche, nel settore dell’impiantistica elettrica compaiono anche Leggi, Decreti e Direttive ovvero “atti aventi forza di legge”; solo a titolo di esempio i più noti, nel nostro settore, sono il Decreto Ministeriale 37/08 – Regolamento concernente l’attuazione della legge n.248/2005 recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici – il Decreto del Presidente della Repubblica 462/01 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi – oppure la Direttiva EU 305/2011 – Regolamento dei prodotti da costruzione – che ha riorganizzato il settore dei cavi elettrici.

Ma che rapporto c’è tra norme tecniche ed atti aventi forza di legge? Ad un’analisi superficiale si potrebbe non cogliere nessuna relazione, dato che l’adozione delle norme tecniche è facoltativa mentre il rispetto delle leggi è obbligatorio. In realtà tra normazione tecnica e legislazione esiste un rapporto stretto e complesso, molto ben spiegato sul portale dell’UNI, che ripota: «Sono numerosi i provvedimenti di legge che fanno riferimento – genericamente o con preciso dettaglio – alle norme tecniche, a volte obbligatoriamente altre solo come via preferenziale (ma non unica) verso il rispetto della legge. […] Uno dei grandi valori della normazione sta nella sua funzione di supporto alla legislazione. Le prescrizioni di legge possono trovare la loro concreta declinazione nelle norme tecniche, che semplificano il sistema e rendono più veloce e automatico l’aggiornamento del corpus legislativo».

In sostanza, il Legislatore si avvale dei Comitati Tecnici quando le leggi hanno contenuto tecnico; se il Legislatore cita la norma o riprende parti della norma, ecco che la facoltà si traduce in obbligo.

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