La redazione del progetto d’impianto è obbligatoria?

«Un mio amico ha aperto una pizzeria da asporto di circa 35 mq e ha richiesto un contatore Enel Trifase da 6 kW. È obbligato ad avere un progetto elettrico fatto da un ingegnere oppure no? Se non mi ricordo male, da 0 a 6 kW non è soggetto a obbligo, giusto?»

Dubbio novello e particolare ma che tutto sommato si inquadra in un classico. Direi che vale la pena di fare un po’ di storia e di inquadrare il problema dell’obbligo di progetto di un impianto elettrico in generale.

La Legge 46/90 introdusse il progetto obbligatorio solo per alcune tipologie di impianti e solo oltre determinati limiti dimensionali oltre alla dichiarazione di conformità, il DM 37/08, pubblicato in Gazzetta Ufficiale circa 18 anni dopo abrogò la Legge 46/90, rendendo il progetto sempre obbligatorio ma con la variante che in alcuni casi lo potesse firmare l’installatore.

La dichiarazione di conformità deve sempre essere rilasciata dall’impresa installatrice, mentre il progetto in alcuni casi deve essere firmato da tecnico abilitato in altri anche dal responsabile dell’installatore.

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad adeguato albo professionale nei seguenti casi:

  1. Edifici ad uso civile: per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW e per unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
  2. Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi: quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione), quando la superficie è maggiore di 200 m2 o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
  3. Unità immobiliari generiche: quando l’unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, ovvero locali ad uso medico, luoghi con pericolo d’esplosione, ambienti a maggior rischio in caso d’incendio.

Questo è sufficiente per rispondere al lettore, però già che sono in tema ripassiamo quanto prescritto anche per gli impianti realizzati dopo la 46/90 ma prima del DM 37/08.

La Legge 46/90 introdusse l’obbligo di progetto e l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità. Il regolamento di attuazione, che rese definitivamente operative le nuove regole in materia di installazione degli impianti fu pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio 1992 con il Decreto Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, N. 447 “Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di sicurezza degli impianti”.

Per impianti elettrici nel campo di applicazione della Legge 46/90 (ovvero impianti al servizio di edifici adibiti ad uso civile, attività produttive, commercio, terziario ed altri usi:  impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche) la dichiarazione di conformità era sempre obbligatoria, mentre il progetto era richiesto solo per i seguenti impianti elettrici: utenze condominiali con potenza maggiore di 6 kW; unità immobiliari residenziali con superficie maggiore di 400 m2; immobili ad uso produttivo o terziario con superficie maggiore di 200 m2; impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;  impianti soggetti a normativa specifica; impianti di protezione scariche atmosferiche.

Quando previsto il progetto però doveva essere redatto esclusivamente da professionista iscritto ad adeguato albo professionale.

Prima del 1990 non esisteva invece alcun obbligo di progetto e nemmeno di dichiarazione di conformità, la Legge 1 marzo 1968, n. 186 stabiliva soltanto il requisito della “regola d’arte” (gli impianti devono essere realizzati “a regola d’arte”, gli impianti realizzati secondo le Norme CEI si intendono automaticamente realizzati “a regola d’arte”).

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