Le scale, gli ascensori e la varie parti esterne agli appartamenti, essendo elementi strutturali necessari all’interno di un condominio e strumento indispensabile per raggiungere il tetto e il terrazzo di copertura, conservano, in assenza di titolo contrario, la qualità di parti comuni, come indicato nell’art. 1117 c.c. (ciò è quanto ribadito dal Tribunale Crotone, con recentissima sentenza del 26 gennaio 2021 n.76).
La presunzione di “parte comune” dunque, opera però fino a prova contraria e non è sempre applicabile per le strutture create e costruite in seguito all’interno del condominio.
Difatti, a titolo esemplificativo, l’ascensore installato successivamente alla costruzione dell’edificio, non rientra nella presunzione di “parte comune” prevista dall’art. 1117 c.c., in quanto considerato di proprietà dei soli condomini che l’hanno successivamente voluto e posato.
Difatti, qualora un soggetto voglia rivendicarne la comproprietà, dovrà inevitabilmente fornire la prova che l’intervento fu effettuato con il consenso suo o dei suoi danti causa.
Ciò è quanto affermato da un orientamento giurisprudenziale consolidato, da ultimo richiamato recentemente da una pronuncia della Corte di Cassazione: ordinanza n. 10850 dell’ 8 giugno 2020.