«Quando non c’è obbligo di progettazione, nella DI.CO. (Dichiarazione di Conformità) bisogna riportare comunque il responsabile tecnico dell’azienda (in questo caso non iscritto a nessun albo)?», chiede un lettore di Elettro.
Prima faccio il noioso, altrimenti se rispondo subito nessuno andrà avanti a leggere quanto segue, che rappresenta un aspetto da non trascurare. Il progetto è sempre obbligatorio: semplicemente, in funzione dei limiti dimensionali fissati dal D.M. 37/08, cambia la “qualifica” minima richiesta al progettista.
Chi firma la dichiarazione di conformità
Al di sotto dei limiti dimensionali fissati dall’art. 5 del D.M. 37/08, può essere il responsabile tecnico dell’impresa, mentre, al di sopra degli stessi limiti, è obbligatorio che sia un professionista iscritto a un albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta.
Ciò detto, posso rispondere tranquillamente alla domanda del lettore. La dichiarazione di conformità deve essere firmata sempre e comunque anche dal responsabile tecnico dell’impresa.