La diagnosi energetica diventa un obbligo

diagnosi

Il Decreto Legislativo 102 del 4 luglio 2014, entrato in vigore dal 19 luglio dello stesso anno, ha recepito la direttiva UE 27/2012 e ha dunque introdotto, anche nel nostro Paese, alcuni obblighi in materia di efficienza energetica.

In base al DL 102 del 04/07/14, le grandi imprese e le imprese con forti consumi di energia elettrica (cosiddette ”energivore”) hanno l’onere di realizzare entro dicembre 2015 un audit energetico, da replicarsi ogni 4 anni, oppure di implementare un sistema di gestione dell’energia secondo la norma ISO 9001.

Quanto previsto si colloca all’interno dell’impegno europeo che vincola gli stati membri a fissare obiettivi nazionali in materia di risparmio energetico; a tal proposito, l’Italia si è spesa per raggiungere il traguardo di ridurre, entro il 2020, il consumo di energia elettrica primaria di 20 milioni di TEP (tonnellate equivalenti di petrolio).

Ci troviamo di fronte all’ennesimo provvedimento varato per girare l’economia, in cui pagano sempre gli stessi (aziende) e chi sborsa ha pochi benefici? Questa volta probabilmente no.

Efficienza energetica e AUDIT energetico

Il concetto di efficienza energetica è ormai entrato nella testa e nelle abitudini di comportamento di tutti e non solo degli addetti ai lavori. Dal punto di vista di un’azienda, si fa efficienza energetica quando si è in grado di produrre gli stessi beni e servizi con meno energia, avendo come risultato un minor impatto sull’ambiente, da una parte, ed un minor costo di produzione, dall’altra.

L’AUDIT energetico è lo strumento principale che ci consente di conoscere e conseguentemente intervenire sulla situazione energetica di un “soggetto”, che può essere indifferentemente un edificio, un’azienda o un processo produttivo. Il termine, di chiara derivazione latina, assume in questo contesto il significato di “verifica”.  Realizzare un audit significa, dunque,  analizzare lo stato attuale degli usi energetici del soggetto esaminato al fine di individuare i possibili interventi (es. sostituzione tecnologica, miglioramento della gestione, ecc.) volti alla riduzione dei consumi di combustibile e di elettricità.

Naturalmente i soggetti autorizzati alla conduzione di un audit energetico si caratterizzano per un’approfondita conoscenza della materia. A partire da Luglio 2016, la verifica energetica potrà essere eseguita esclusivamente da soggetti accreditati in base alle norme UNI CEI 11352, quali Società di Servizi Energetico (ESCO), ed alle norme UNI CEI 11339, quali gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE).

La diagnosi energetica deve essere conforme a quanto richiesto dall’Allegato N.2 del D.L. 102/14; tale prescrizione è automaticamente rispettata se l’audit rispetta i criteri minimi dettati dalle norme tecniche UNI CEI EN 16247.

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