Installazione impianto telefonico in area non sottoposta a vincolo paesaggistico

Installazione impianto telefonicoCon la sentenza n. 7700 del 2024, il Consiglio di Stato si è espresso in merito all’impugnazione fatta da una compagnia di radiofonia avverso una sentenza del Tar regionale, il quale aveva accolto il ricorso presentato da un proprietario di un fondo.

Nello specifico, tale compagnia aveva ottenuto l’autorizzazione da parte del Comune, di installare presso tale fondo, una stazione radio base per l’impianto telefonico. L’appellante, tra i vari motivi, ha ritenuto, a sostegno del proprio ricorso, che il proprietario del fondo non aveva interesse ad agire ed, inoltre, che l’impianto veniva installato su una zona non sottoposta a vincolo paesaggistico e pertanto non era necessario acquisire il parere delle autorità competenti.

Quanto al difetto di legittimazione dell’impianto telefonico, il Consiglio di stato ha ritenuto infondato l’appello difatti ha rilevato che: «[…] al fine di radicare l’interesse al ricorso, è sufficiente che il ricorrente prospetti un’alterazione delle vedute e del paesaggio, mentre attiene alle valutazioni di merito, e non di rito, accertare se in concreto il ricorrente abbia fornito una prova congrua, o un consistente principio di prova, del fatto che l’alterazione della veduta e, comunque, l’installazione dell’antenna, possa effettivamente riflettersi sulla qualità di vita e sulla attendibile quotazione dell’immobile».

Quanto al secondo aspetto il Consiglio di Stato ha affermato che: «[…] la circostanza che l’area ove insiste l’impianto contestato non è soggetta a vincolo paesaggistico non è sufficiente per elidere le previsioni e le prescrizioni del PTCP. Di talché, la corretta considerazione presente nella parte motiva del provvedimento impugnato, per la quale, in assenza di vincolo paesaggistico, non occorre richiedere il parere delle competenti Autorità, non esime però l’Amministrazione dall’obbligo di valutare l’istanza anche in ragione della disciplina dettata dal PTCP». (Consiglio di Stato sentenza n. 7700 del 2024).

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