
«Un’azienda ha recentemente acquistato un terreno con l’intento di adibirlo a parcheggio ad uso esclusivo dei propri dipendenti. L’area è recintata, dotata di sbarre automatizzate per il controllo degli accessi, dispone di 130 posti auto, si trova nelle immediate vicinanze del complesso produttivo ed è servita da un proprio punto di consegna (PoD) in bassa tensione, destinato sia all’illuminazione che alla gestione degli accessi automatizzati. In un contesto come questo, è obbligatoria l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici?», chiede un lettore di Elettro.
Questo è un dubbio sempre più frequente… l’onda della transizione energetica è iniziata. Attualmente, l’obbligatorietà concreta può variare in base ai regolamenti edilizi locali, i quali possono recepire tali direttive in modo più o meno stringente. È necessario quindi verificare presso l’Ufficio Tecnico del Comune di competenza l’esistenza di obblighi specifici applicabili al caso in questione.
Più in generale, in questo momento, più per cultura che per i motivi sopra esposti, la Norma di legge di riferimento per l’obbligo di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici è contenuta nel Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, che recepisce la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa allo sviluppo di infrastrutture per i combustibili alternativi.
Inoltre, la cosiddetta Direttiva “Case Green” dell’Unione Europea prevede, tra le altre cose, l’obbligo di predisporre colonnine di ricarica nei seguenti casi:
- edifici di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative;
- edifici non residenziali con superficie utile superiore a 500 m2;
- entro il 2027, gli edifici dotati di oltre 20 posti auto dovranno disporre di almeno 1 punto di ricarica ogni 10 posti auto;
- entro il 2033, gli edifici pubblici dovranno garantire il pre-cablaggio per almeno il 50% dei posti auto disponibili.




