Con la recente sentenza n. 73 del 2024 il TAR della Campania ha accolto il ricorso presentato per l’annullamento del provvedimento emesso dal comune, con il quale si negava l’autorizzazione al ricorrente di installare sulla propria proprietà n. 8 pannelli fotovoltaici.
A sostegno di tale diniego, l’ente competente rilevava che tale impianto, essendo visibile da più punti, avesse un impatto negativo sulla zona paesaggistica. Il TAR, richiamando varie pronunce sul punto, ha confermato quanto già espresso in materia, e che pertanto, in zone sottoposte a tutela paesaggistica, bisognasse comunque analizzare l’opera in concreto effettuando poi un bilanciamento di interesse tra la tutela del paesaggio e la promozione all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
In considerazione di ciò, ha evidenziato che la pubblica amministrazione si è: «[…] limitata a inferire, in via automatica ed apodittica, dalla mera circostanza della prevista installazione di pannelli fotovoltaici l’alterazione dell’equilibrio paesaggistico del contesto territoriale di riferimento, in termini di generica compromissione delle visuali panoramiche prospettanti sugli elementi vegetazionali ed orografici caratterizzanti, senza operare alcun bilanciamento con le concorrenti esigenze di promozione delle fonti energetiche rinnovabili».
Di conseguenza accoglieva il ricorso e annullava il diniego emesso dalla pubblica amministrazione.
(TAR della Campania, Sentenza n. 73 del 2024).