Installazione del condizionatore e uso della cosa comune, è legittimo?

«In tema di condominio, ciascun condomino è libero di servirsi della cosa comune, anche per fine esclusivamente proprio, traendo ogni possibile utilità, purché non alteri la destinazione della cosa comune e consenta un uso paritetico agli altri condomini» (sent. cass. Civ. 17400/2017); questo è il principio espresso dal giudice di legittimità in riferimento all’uso delle parti comuni.

Nella fattispecie concreta il condominio Alfa citava in giudizio Tizio il quale aveva montato l’apparecchiatura esterna di un impianto di condizionamento occupando gran parte della superficie comune. Il Giudice di prime cure, accoglieva la domanda del condominio e condannava Tizio alla rimozione dell’apparecchiatura; tale pronuncia veniva confermata altresì dal giudice di secondo grado. Tizio pertanto ricorreva in Cassazione; il giudice di legittimità confermava la sentenza emessa rilevando come nel caso specifico l’impianto installato occupava il 60% della superficie disponibile impedendo di fatto, agli altri condomini del piano, di montare un analogo apparecchio.

Tale condotta era in evidente violazione del disposto normativo cui all’art 1102 c.c. che disciplina l’uso delle parti comuni il quale stabilisce che ciascun condomino può usare la cosa comune nella sua interezza nel rispetto dei limiti:

  1. la non alterazione della destinazione d’uso;
  2. non impedire agli altri condomini di farne il medesimo uso.

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