Installazione ascensore condominiale, SCIA e silenzio–assenso

La vicenda in esame riguarda la realizzazione di un ascensore in una corte condominiale, per la quale era stata presentata una SCIA.

Il Comune aveva adottato un provvedimento di divieto di prosecuzione dei lavori, rilevando gravi carenze documentali: mancavano elaborati tecnici previsti dal DM 239/1989, rendering a colori, sezioni e prospetti, oltre all’omesso parere della Commissione qualità architettonica e paesaggio. Inoltre, era stata erroneamente dichiarata l’assenza di vincoli urbanistici.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinnanzi il Tar adducendo che il comune aveva emesso il provvedimento di diniego oltre i 30 giorni previsti dalla normativa vigente. Il tar ha rigettato il ricorso motivo per il quale veniva proposta impugnazione dinnanzi al consiglio di stato.

Con la sentenza n. 3925 dell’8 maggio 2025 il consiglio di stato ha sostenuto che la SCIA produce effetti giuridici solo se completa, cioè corredata da una documentazione progettuale chiara, coerente e sufficiente a consentire una valutazione tecnica dell’intervento. In caso contrario, la SCIA è inidonea a costituire titolo abilitativo e il termine per l’intervento inibitorio non inizia nemmeno a decorrere.

Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che il meccanismo del silenzio-assenso non può operare se la SCIA è formalmente carente o sostanzialmente non valutabile. Non basta il mero deposito dell’istanza: occorre che l’intervento sia identificabile e tecnicamente verificabile fin dall’inizio.

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