Con la recente sentenza n. 7900 del 2022 la Corte di Cassazione si è espressa nuovamente sulla responsabilità del committente in caso di incidenti sul lavoro, nello specifico sulla distinzione tra committente in senso sostanziale e in senso formale.
La sentenza in esame trae origine da una vicenda in cui un lavoratore, che si occupava dell’installazione di una piscina e del relativo impianto di illuminazione, mentre stava riordinando gli attrezzi da lavoro, era rimasto folgorato dal contatto con un cavo elettrico non a norma, in quanto privo di presa e collegato direttamente alla rete elettrica a bassa tensione della abitazione del proprietario dell’immobile, il quale aveva commissionato l’esecuzione di tali lavori.
Quest’ultimo veniva dapprima, unitamente alle imprese coinvolte nei lavori, condannato per il reato di cui all’art 589 comma 2 c.p. Tuttavia, in seguito ai tre gradi di giudizio, e al rinvio alla Corte d’appello, era stata esclusa la responsabilità del committente in quanto, secondo quanto stabilito dal giudice di secondo grado, non vi erano prove dalle quali si potesse ravvisare, da parte di quest’ultimo, un’ingerenza tale da poterlo considerare committente in senso sostanziale.
Impugnata la sentenza, la Cassazione ha ritenuto che, contrariamente a quanto ravvisato nel precedente grado di giudizio, dalla documentazione prodotta si poteva ravvisare, da parte del proprietario, un forte interessamento ai lavori, essendosi occupato direttamente della gestione amministrativa e dell’esecuzione dei lavori; è evidente pertanto come quest’ultimo non poteva essere considerato semplice committente in senso formale il quale, contrariamente al committente in senso sostanziale, non è un soggetto attivo nell’esecuzione dei lavori.
Alla luce di ciò la Cassazione ha annullato la sentenza disponendo il rinvio alla corte d’appello di competenza.