La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 26/7/2021, n.30 (recante Modifiche alla L.R. 19/1/2010, n.1 “Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale – D.Lgs. 3/4/2006, n.152 – L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii.” e alla L.R. n. 8/2012 “Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili”).
Tale legge interviene sul Piano di indirizzo energetico regionale rendendo più complessi alcuni requisiti tecnici minimi e introducendo condizioni più severe, per l’accesso all’iter autorizzativo dei progetti degli impianti eolici. La Corte ha ritenuto le disposizioni impugnate in contrasto con i principi fondamentali della materia produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, con rischio di sacrificare senza ragioni effettive la diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.
(Sentenza n. 121/2022 Corte Costituzionale)