Con una recente pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 4 della legge reg. Abruzzo n. 8 del 2021 che, sospendeva le procedure di autorizzazione di impianti di produzione di energia eolica, di grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità.
Tali procedure, venivano sospese nelle zone agricole abruzzesi, in contrasto con l’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003. La sospensione delle procedure è in contraddizione con la logica di strumento acceleratorio e non risulta nemmeno giustificata dal ritardo nel suo completamento, atteso che tutti gli interessi coinvolti vengono ponderati nel procedimento di autorizzazione.
Secondo la Corte, infatti,: «Il compito di valutare in concreto gli interessi coinvolti nell’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è affidato a celeri procedure amministrative, sicché dette valutazioni non possono essere condizionate e limitate da criteri cristallizzati in disposizioni legislative regionali, né a fortiori essere impedite e, sia pure temporaneamente, ostacolate da fonti legislative regionali».
(Corte Costituzionale sentenza 77 del 2022)