Nel caso in esame, il Consiglio di Stato è intervenuto in una vicenda in cui una società di radiofonia impugnava la sentenza del TAR il quale, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, riteneva illegittimo, e pertanto annullava, il provvedimento di autorizzazione all’installazione delle infrastrutture di comunicazione in zone di proprietà degli stessi.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 222 del 2023, modificando la sentenza di primo grado impugnata, ha statuito che:
«Deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l’istallazione di infrastrutture di telecomunicazione in aree diverse da quelle individuate dal Comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
Il regolamento previsto dall’art. 8, comma 6 della L. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all’installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l’interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale».