Le distorsioni tecnico-economiche introdotte dal Superbonus

progettazione superbonusGli incentivi fiscali del cosiddetto Superbonus 110% stanno spingendo l’economia del nostro paese ma le conseguenze saranno visibili solo tra qualche anno…

Se l’economia italiana, fiaccata sia da un’emergenza sanitaria senza pari sia da un’intrinseca debolezza strutturale del tessuto imprenditoriale, necessita di una poderosa spinta, di certo il “Superbonus 110% ne è il motore principale. Partito un po’ in sordina, ora sembra un’onda inarrestabile che nessuno può e vuole fermare; le discussioni legate alle proroghe, alla riduzione del bonus, all’allargamento o riduzione della platea dei beneficiari tengono banco a tutti i livelli.

Certamente si tratta di un provvedimento costoso – da cui, per inciso, guadagnano in primis gli istituti di credito – i cui riflessi sul Paese potranno essere grandiosi o catastrofici, a seconda di quanto durerà la spinta di questo volano. A tal proposito si può ricordare un esempio domestico da non seguire, ovvero la sciagurata gestione dei Conti Energia per il fotovoltaico nel periodo 2006-2012.

Nuovi approcci

Mentre le conseguenze in termini economici e sociali del Superbonus si potranno valutare solo in futuro, alcuni effetti (come, per esempio, la difficoltà di reperimento dei materiali sul mercato e il conseguente aumento dei costi) sono già realtà. Tra questi, le distorsioni non irrilevanti che il decreto ha introdotto nell’approccio all’impiantistica elettrica, come se i principi di buona tecnica dovessero essere subordinati ai bonus economici.

Ecco dunque che, a fronte della domanda di preventivo per un impianto fotovoltaico, è cambiata la risposta; mentre prima veniva richiesta una copia della bolletta elettrica, adesso la domanda è: “Ma lei fa il 110%?”.

Superbonus: le basi normative

Il riferimento normativo in materia è il Decreto Legge n. 34/2020Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – noto anche come Decreto Rilancio.

L’art. 119, intitolato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica elettrica”, riporta quanto segue: «La detrazione […] si applica nella misura del 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022».

La norma si applica nei seguenti casi:

  • per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici. In questo caso, la detrazione spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110%, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici, che viene agevolata con la detrazione alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo di cui sopra e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità del sistema di accumulo;
  • per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del Decreto Legge, sempre che l’installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 dell’art. 199 e comunque nel rispetto dei limiti di spesa previsti, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione.

I limiti di spesa indicati sono:

  • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

Il Decreto Legge del 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici – c.d. Ecobonus” ha chiarito, all’interno dell’art.2, che tra gli interventi ammissibili rientrano anche l’installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi e sistemi di building automation. Per building automation si intende la gestione automatizzata e supervisionata di un qualsivoglia impianto, industriale o domestico; gli interventi di smart home sono considerati come “trainati” dal Superbonus e possono godere della detrazione fiscale del 110% se abbinati agli interventi “trainanti”; in caso contrario, la detrazione è “solo” del 65%.

L’approccio tecnico

Le informazioni sul Superbonus trasmesse da media, progettisti e installatori sono state in molti casi interpretate come un via libera a installare tutto quello che è consentito dal Decreto, “perché tanto paga lo Stato” – che, per inciso, è costituito proprio dai cittadini italiani.

Sistemi di ricarica per veicoli elettrici

Il caso più lampante è costituito dai sistemi di ricarica dei veicoli elettrici. Se fino alla primavera del 2021 a nessun privato era mai passato per la testa di installare una propria colonna di ricarica per l’auto elettrica, ora le cose sono molto diverse. Chi sta eseguendo un’attività di riqualificazione del proprio immobile nell’ambito del Superbonus sembra non poter proprio rinunciare a un sistema di ricarica elettrica, pur non avendo neppure in previsione l’acquisto di un veicolo a batteria.

L’installazione di una colonna di ricarica auto non è a impatto zero sull’impiantistica elettrica di un’abitazione. Partendo dal presupposto che la fornitura media domestica sia monofase, con una potenza disponibile normativamente non superiore a 6,6 kW in prelievo (Norma CEI 0-21) o – in rari casi – a 10 kW, una colonna di ricarica idonea per tale applicazione viene percepita dalla rete come un carico elettrico da alimentare che nasce “di fabbrica” a 7 kW, ovvero a una potenza non compatibile con la maggior parte delle forniture in essere; l’installatore deve quindi tarare la colonna a un valore di potenza prelevata inferiore, in quanto è consentito un “derating” fino a 3 kW (16 A monofase).

Risolto il primo problema ne nasce un altro, ovvero dove connettere dal punto di vista impiantistico la colonna di ricarica auto. Non è certamente possibile pensare di collegarla al quadro generale dell’abitazione, che raramente monta un interruttore generale di taglia almeno pari a 32 A; analogamente anche le linee montanti da contatore nella maggior parte dei casi non presentano sezioni di 6 mm2 o 10 mm2. La soluzione migliore, dunque, è collegare la colonna di ricarica auto sotto l’avanquadro (sempre che ci sia) posto sotto il contatore, con posa di protezione e linea dedicata.

Se non è possibile fare altrimenti, sarà necessario collegarsi al quadro generale dell’abitazione, ma bisognerà nuovamente rinunciare a parte della potenza di ricarica per non mettere in crisi la protezione generale o la portata della linea montante; in quest’ultimo caso, quindi, verosimilmente la colonna di ricarica auto dovrà comportarsi come una presa da 3 kW 16 A monofase, nulla di più e nulla di meno di una normale presa civile, con la differenza che è costata almeno 100-150 volte di più.

Un’ultima questione da non sottovalutare è l’utilizzo della colonna di ricarica auto in contemporanea con i carichi dell’abitazione. Nell’ambito del 110% molti rinunciano alla fornitura del gas metano per passare alla pompa di calore elettrica, giocoforza optando per una piastra a induzione anche in cucina. Se a questi carichi fortemente energivori si aggiunge anche la ricarica dell’auto elettrica, non c’è fornitura monofase che tenga; una conseguenza di cui gli utenti saranno consapevoli solo quando acquisteranno un’auto elettrica e potranno sfruttare la ricarica domestica. È facile immaginare la contestazione del cliente: «Io ho previsto un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo da 15 kWh!»; una soluzione efficiente solo ipotizzando di utilizzare la macchina in estate e la bicicletta in inverno.

I sistemi di accumulo

Una seconda forzatura introdotta dal Superbonus 110% riguarda i sistemi di accumulo associati agli impianti fotovoltaici, anch’essi coperti dal Decreto. È doverosa una premessa: dato il profilo di carico di un’utenza e quello di produzione dell’impianto fotovoltaico associato a tale utenza, il dimensionamento elettrico di un gruppo di accumulo dipende da molti fattori, tra cui il comportamento consapevole del “conduttore” dell’impianto, la sua capacità di monitorare i flussi di potenza in prelievo e in immissione, nonché un set di dati pregressi del bilanciamento energetico dell’utenza.

In parole povere:

  • prima ancora di pensare a un sistema di accumulo, il soggetto produttore (e consumatore) dovrebbe avere a disposizione un sistema di monitoraggio che fornisca indicazioni istantanee riguardo alla potenza prelevata dalla rete e a quella prodotta dall’impianto fotovoltaico;
  • il corretto dimensionamento di un sistema di accumulo dovrebbe basarsi su un set di dati storici (almeno un anno) che attesti il comportamento energetico dell’utenza, ovvero quanta potenza rispetto al totale di quella prodotta viene mediamente immessa in rete.

In base all’esperienza, è possibile affermare che il “miglior” autoconsumatore di un impianto fotovoltaico privo di accumulo, correttamente dimensionato sui consumi medi annui, riesce a sfruttare il 70%-75% dell’energia elettrica prodotta; tale percentuale è destinata a scendere nell’eventualità in cui gli elettrodomestici non siano programmabili o comandabili da remoto oppure se il soggetto produttore è un lavoratore piuttosto che un pensionato, ecc.

Rispetto a quanto sopra, il Superbonus ha stravolto l’approccio di buona tecnica incentivando l’installazione di gruppi di accumulo mediante una copertura di 1.000 €/kWh fino a un massimo complessivo di spesa pari a 48.000 euro, ovvero un’enormità. Oggi quindi si può assistere – senza passare da nessuna valutazione di convenienza tecnico- economica – all’installazione di batterie di grande capacità (fino addirittura a sistemi di accumulo di capacità complessiva pari a 25 kWh) a fronte di impianti fotovoltaici di potenza contenuta (fino a 9 kWp ovvero 6 kW nominali inverter lato AC, limite per la fornitura monofase). Il problema è che l’esperienza maturata sulle batterie di accumulo per fotovoltaici domestici è ancora piuttosto giovane in Italia e solo ora sta emergendo che, specialmente nei periodi invernali e con gruppi composti da almeno due batterie, il sistema di controllo (c.d. BMS) non funziona così tanto bene.

Un esempio concreto

Senza citare marche e modelli, riporto quanto riferito pochi giorni fa da un’assistenza tecnica di un produttore a fronte di un’anomalia di funzionamento in un sistema di accumulo composto da 2 batterie da 5 kWh le quali, funzionando egregiamente in estate, hanno iniziato a essere caricate dalla rete in inverno, costituendo quindi per il sistema un’utenza “in prelievo” di una quantità di 2,5-3 kW c.a. con conseguente scatto del limitatore del contatore esistente:

«[…] abbiamo riscontrato un problema di disallineamento delle batterie causato dalla bassa produzione di energia dei pannelli in questo periodo. A causa del consumo ulteriore per il funzionamento dell’inverter, che si alimenta tramite le batterie, la soglia scende oltre quanto stabilito e quindi oltre un certo livello subentra il prelievo di energia dalla rete per salvaguardare le batterie stesse. È ora necessario alzare la soglia di scarica al 40%, dopo aver modificato gli orari di intervento e abbassato il livello di energia prelevata dalla rete. A febbraio sarà necessario reimpostare la soglia di scarica al 20% […]».

Anche questo tipo di problema, frutto della sproporzione tra generatore fotovoltaico e gruppo di accumulo, potrebbe emergere in futuro causando qualche problema alla bolletta elettrica del cliente; in questo caso però, non pagherà lo Stato!

In conclusione

Il Superbonus finirà e si tornerà ad applicare principi di dimensionamento impiantistico più ragionevoli, in quanto i richiedenti si baseranno sulla capacità dei loro portafogli e non su quella dello Stato. Ritorneranno validi i criteri di valutazione di convenienza tecnico-economica, ora messi da parte. Nel frattempo, bisogna confidare nel buon senso di progettisti e installatori.

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