Controllo della messa a terra

messa a terra«In una casa appena acquistata non era presente il differenziale, ora è stato installato ma non ho ancora redatto la Dichiarazione di Conformità. Ho chiesto di poter controllare la messa a terra, ma il proprietario non vuole perché per farlo si dovrebbero smontare tutti i mobili già fissati, e questo comporterebbe disagi e costi aggiuntivi. Sarebbe possibile fare il controllo della messa a terra solo attraverso le prese visibili, evidenziando nella certificazione quali prese siano state controllate? Cosa consiglia di fare nei casi in cui gli edifici non siano nuovi o vuoti e quindi non è fattibile rifare l’impianto da capo?» chiede un lettore di Elettro+Watt.

Purtroppo, o per fortuna (perché la prescrizione legislativa ha anche un senso tecnico), gli impianti elettrici nelle unità immobiliari possono essere considerati adeguati con la sola presenza dell’interruttore differenziale (senza impianto di terra) solo se realizzati prima del 13 marzo 1990 ai sensi dell’Art. 6 comma 3 del decreto 37/08 in riferimento all’art. 5 comma 8 del DPR 447/19.

Nel caso del lettore non resta che eseguire tutte le verifiche di cui alla Norma CEI 64-8/6 e realizzare le necessarie e obbligatorie opere di adeguamento, tra le quali la posa del conduttore di protezione. Certamente si tratta di un certo onere, ma l’obiettivo della sicurezza dell’impianto è prioritario rispetto alle opere accessorie da eseguire.

Per completezza riporto gli articoli sopra citati:

  • DM 37/08 del 22.02.2008 G.U. n. 61 del 12 marzo 2008 – Art. 6. “Realizzazione ed installazione degli impianti”

Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

  • Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 – G.U. n. 38 del 15.2.1992 – Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti. Art. 5 “Installazione degli impianti”

Punto 8: «[…] Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA».

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