In caso di accertamento di un allacciamento abusivo con conseguente manomissione del contatore, la minore contabilizzazione dei consumi determina un danno risarcibile consistente nel valore dell’energia consumata e nel mancato utile che possono essere richiesti dal gestore.
Il danno può essere calcolato anche in base con elementi presuntivi e su elementi che possano statisticamente portare al conteggio stesso.
Secondo la Cassazione, infatti, il «[…] criterio della potenza tecnicamente prelevabile, che si fonda sul dato oggettivo del diametro e quindi sulla portata termica del cavo utilizzato per l’allaccio abusivo, ipotizzando che lo stesso venga utilizzato per un numero di ore medie come indicate in apposite tabelle redatte sulla scorta dei dati ISTAT, costituisce metodo di calcolo valido e non arbitrario per la determinazione presuntiva dei consumi».
La valutazione degli elementi di prova o presuntivi rientra nella facoltà e discrezionalità del Giudice, la cui decisione può essere sindacata in sede di legittimità solo dimostrando l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento sotteso alla sentenza.
(Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 5219 del 27 febbraio 2025)





