Cessione del credito e sconto in fattura: un nuovo modello dall’Agenzia delle Entrate

cessione del credito sconto in fatturaL’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo modello per comunicare l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio.

In seguito alla pubblicazione del decreto anti-frodi in Gazzetta Ufficiale, resosi necessario per contrastare le truffe sulla fruizione degli incentivi e le detrazioni che interessano le ristrutturazioni edilizie e gli interventi di efficientamento, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni aggiornate per la comunicazione della cessione del credito o sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Cessione del credito e sconto in fattura: le modifiche presenti nel nuovo modello

Il nuovo modello dispone alcune modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, del 12 ottobre 2020 (aggiornato il 21 luglio 2021) e alle relative istruzioni e specifiche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione.

Inoltre inserisce la richiesta necessaria per tutti i bonus edilizi in cui sia prevista l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura del “visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Il soggetto che rilascia il visto di conformità è inoltre tenuto a verificare che “i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e attestazioni necessarie e che abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Come inviare le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate

Tutte le comunicazioni vanno inviate attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate dal soggetto che rilascia il visto di conformità; nel caso di interventi sui condomini, in alternativa, possono essere inoltrate dall’amministratore del condominio, da un suo intermediario o da uno dei condòmini nei casi in cui non sia necessario nominare l’amministratore.

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