«Un cliente è proprietario di due capannoni distanti 3 km l’uno dall’altro ma in due comuni differenti. Mi chiede se sia possibile installare un impianto FV da 500 kWp su uno dei due capannoni e poi alimentare anche l’altro. Si può fare?», chiede un lettore di Elettro.
Il disorientamento del lettore è più che lecito. La regolamentazione in tema è infatti complessa e in divenire, ma cerchiamo di mettere in ordine.
Il riferimento principale è rappresentato dalla Delibera 727/2022/R/eel, con la quale ARERA ha approvato il “Testo integrato autoconsumo diffuso” (TIAD), che stabilisce le modalità per valorizzare l’autoconsumo diffuso, introducendo semplificazioni procedurali rispetto alla normativa transitoria in vigore dal 2020, in conformità con i decreti legislativi 199/21 e 210/21.
Autoconsumo diffuso, le novità
Tra le novità rispetto alla Delibera 318/2020/R/eel vi sono definizioni univoche per le diverse configurazioni di autoconsumo diffuso e la distinzione di due perimetri geografici:
• la zona di mercato, rilevante per l’identificazione dell’energia elettrica condivisa;
• l’area sottesa alla stessa cabina primaria, rilevante per l’individuazione dell’energia elettrica effettivamente autoconsumata.
La localizzazione in comuni diversi continua quindi a non avere rilevanza, ma è necessario che i due siti del cliente del lettore siano alimentati dalla stessa cabina primaria (e non più alla cabina secondaria). L’applicazione del TIAD che era prevista dal 1° marzo 2023 o in concomitanza con l’entrata in vigore del decreto del MASE contenente gli strumenti di incentivazione economica, se successiva, rendendo valida quest’ultima data.
Da tale momento, le configurazioni per l’Autoconsumo Collettivo e le Comunità Energetiche già esistenti rientreranno nel TIAD: per le prime non ci saranno cambiamenti, mentre per le seconde sarà possibile estendersi in un’area più vasta (zona di mercato per energia condivisa e area sottesa a cabina primaria per valorizzazione dell’energia autoconsumata) e includere anche impianti di potenza superiore a 200 kW, con una lieve riduzione del contributo di valorizzazione dell’autoconsumo (che non include più la restituzione della parte variabile della tariffa di distribuzione, pari a 0,59 €/MWh su un totale di 8,37 €/MWh ai valori del 2022).
Il nuovo TIAD include tutte le forme di autoconsumo diffuso: gruppi di autoconsumatori che operano collettivamente in edifici e condomini, comunità energetiche e autoconsumatori individuali su rete pubblica compresi quindi quelli prospettati dal lettore.