Auto elettriche e infrastrutture di ricarica

«L’installazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche è obbligatoria?»

Gli obblighi, se non dalle mogli, derivano dalle leggi. Cerco di riportare quelle principali. Per facilitare lo sviluppo di una rete di carica per i veicoli elettrici e quindi incentivare anche il decollo della mobilità elettrica sono attualmente vigenti in Italia alcune disposizioni legislative. Alle principali valide sul territorio nazionale si aggiungono alcune disposizioni regionali.

Ai sensi dell’Allegato C TIC Art.5 del ARG/elt 199/11 “Disposizioni dell’AAEG per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione”, in deroga:

  • al POD unico può essere previsto un ulteriore POD destinato esclusivamente all’alimentazione privata di veicoli elettrici;
  • all’impiego del 2° POD per uso esclusivo per pompa calore si possono alimentare anche infrastrutture di carica privata per veicoli elettrici.

Il Capo IV bis comma 1 art. 17 quinquies della Legge 7.8.12 n. 134 (D.L. 22/6/2012 n.83) “Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobi­lità mediante veicoli a basse emissioni complessive” recita: «Al com­ma 2 dell’art. 4 del TU di cui al DPR 6/6/2001 n.380 sono premessi i seguenti: 1 ter. Entro il 1/6/2014, i Comuni adeguano il regolamento di cui al comma 1 prevedendo con decorrenza dalla medesima data che ai fini del conseguimento del titolo abitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 m2 e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, l’installazione di infra­strutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso.»

La stessa legge prevede che in un condominio le opere edilizie per l’in­stallazione delle infrastrutture di ricarica elettrica dei veicoli sono comu­nicate all’assemblea di condominio, che tuttavia non le può impedire.

Se il lettore si riferisce quindi a un nuovo edificio non residenziale di superficie utile superiore a 500 m2 un obbligo esiste. Se posso però, visto che sono in argomento, dedico qualche riga in più ad altri due riferimenti legislativi in tema di veicoli elettrici interessanti quanto poco noti.

In Italia fino dal 1953 (DPR 39/1953) è stata prevista l’esenzione quinquennale dalla tassa di possesso per gli autoveicoli elettrici e a partire dal 2001 stessa è stata estesa a motocicli e ciclomotori a due, tre e quattro ruote dalla legge finanziaria 388/2000.

Alla scadenza del quinto anno dalla data di immatricolazione l’impor­to della tassa risulta:

  • ridotto ad ¼ rispetto all’importo corrispondente per gli autoveicoli;
  • intero per motocicli e ciclomotori.

In alcune regioni (Lombardia e Piemonte) l’esenzione è invece este­sa a tutta la vita del veicolo.

Per ridurre l’importante dipendenza dei trasporti europei dal petrolio di importazione 15 aprile 2014, a Strasburgo, il Parlamento euro­peo ha votato la cosiddetta Direttiva per lo sviluppo dell’infrastruttura dei carburanti alternativi, un provvedimento che punta a incentivare stazioni di carica per veicoli elettrici, distributori di metano e in misura per la verità minore di idrogeno.

La Direttiva prevede che i Paesi Membri si dotino di piani strategici nazionali in materia di carburanti alternativi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del testo, probabilmente a settembre. I settori in cui si fissa­no obiettivi sono diversi e riguardano anche ambiti non strettamente legati alle auto, come quello del gas naturale liquefatto per le navi e i mezzi pesanti.

Sul fronte delle stazioni elettriche di carica gli orizzonti temporali sono due:

  • entro il 2020, la Direttiva prevede “la copertura dei nodi urbani e suburbani”;
  • entro il 2025 per i corridoi europei (ad esempio le autostrade).

I punti verranno definiti dai singoli Paesi in base alle previsioni sulla diffusione delle vetture elettriche. La Direttiva affronta anche le specifiche tecniche delle colonnine: carica lenta con prese di Tipo 2 e carica rapida Combo 2. Il testo europeo, pur non prevedendo azioni specifiche, considera inoltre tecnologie come la ricarica wireless e lo scambio delle batterie.

Elettrodubbio
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