L’Attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici. Rilasciata da appositi organismi, attesta e garantisce che, un’impresa abbia tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa.
Le imprese che hanno l’intenzione di partecipare alle gare di appalto ed eseguire lavori pubblici per importi superiori a 150.000€ devono possedere un’attestazione particolare, chiamata SOA, che attesti la loro capacità comprovata ad eseguire – direttamente o in subappalto – le opere in oggetto del bando.
Il certificato viene rilasciato da appositi Organismi di Attestazione, ovvero società di diritto privato autorizzate ad operare dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), le quali controllano tutta (ma proprio tutta) la documentazione messa a disposizione dall’impresa installatrice, con verifiche incrociate di coerenza degne di un programmatore informatico. Insomma, ottenere il certificato è tutt’altro che un’economica passeggiata di salute!
Il quadro normativo
Il fondamento normativo è costituito dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e s.m., denominato come “Codice dei contratti pubblici”, all’interno del quale (Art.84 – Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici) si legge: “[…] i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ ANAC. L’ANAC individua altresì livelli di qualità dei controlli che le società organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non documentale […]”.
Ma quali sono i requisiti di qualificazione a cui si fa riferimento? L’Art. 83 D.Lgs. indica che: “I criteri di selezione riguardano esclusivamente: i requisiti di idoneità professionale; la capacità economica e finanziaria; le capacità tecniche e professionali […]”
In particolare, per i requisiti di idoneità professionale specifica “i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali”.
Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria invece “le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:
- che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto;
- che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.”
Infine, relativamente alle capacità tecniche e professionali: “le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. Nelle procedure d’appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l’installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità”.
Il Decreto Legislativo ha anche un suo regolamento di attuazione, ovvero il D.P.R n.207 del 5 ottobre 2010.
Le categorie di opere e le relative classifiche
Il Regolamento sopracitato specifica48 categorie di opere, di cui 13 di carattere generale (es. edilizia civile e industriale, fogne, strade, ecc.) denominate come “OG” (da OG1 a OG13) e 35 categorie di opere specializzate denominate come “OS” (da OS1 a OS30). Di fatto, le categorie rientrano nella fattispecie dell’attestazione delle capacità tecniche e professionali dell’impresa per l’esecuzione di una certa tipologia di opere. Generalmente per le imprese di impiantistica elettrica le categorie di riferimento sono quelle presenti in tabella 1.
TABELLA 1. Categorie SOA di maggiore interesse per le imprese del settore elettrico.
OG9 | IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA |
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. Comprende le centrali idroelettriche ovvero alimentate da qualsiasi tipo di combustibile | |
OG10 | IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUNIMAZIONE |
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all’utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, da realizzare all’esterno degli edifici. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio | |
OS27 | IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA |
Riguarda la fornitura, posa in opera e la manutenzione sistematica o ristrutturazione degli impianti per la trazione elettrica di qualsiasi ferrovia, metropolitana o linea tranviaria. Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto ela distribuzione della tensione, la fornitura e posa in opera dei cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera dei canali attrezzati e dei cavi di tensione nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza e simili | |
OS30 | IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI |
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione |
Oltre alle categorie, il Regolamento definisce anche le classifiche di qualificazione, espresse in euro; tali classifiche abilitano l’impresa a partecipare ad appalti (pubblici) per importi pari al relativo valore in euro incrementato del 20%. Di fatto, le classifiche rientrano nella fattispecie dell’attestazione delle capacità economiche e finanziarie dell’impresa per l’esecuzione di una certa tipologia di opere come indicato in tabella 2.
TABELLA 2. Classifiche e relativi importi delle opere.
Classifica | Importo |
I | Fino a € 258.000 |
II | Fino a € 516.000 |
III | Fino a € 1.033.000 |
III bis | Fino a € 1.500.000 |
IV | Fino a € 2.582.000 |
IV bis | Fino a € 3.500.000 |
V | Fino a € 5.165.000 |
VI | Fino a € 10.329.000 |
VII | Fino a € 15.494.000 |
VIII | Oltre € 1.033.000 |
Quindi, se un’impresa ha ottenuto l’attestazione SOA per la categoria OS30 classe III, vuol dire che potrà sottoporre la propria candidatura a bandi pubblici aventi come oggetto le opere elettriche riportate nella descrizione della categoria OS30 per un importo non superiore a 1.239.600€ (importo della classifica III incrementato del 20%).
Nota bene: per le classifiche maggiori della classe II è imprescindibile che l’azienda sia in possesso di un sistema di qualità aziendale certificato ISO 9001; a tal proposito si ricorda che la norma UNI EN ISO 9001:2008 non è più in vigore in quanto sostituita dalla norma UNI EN ISO 9001:2015.
Durata e costi attestazione SOA
L’attestazione SOA ha validità quinquennale previa verifica al terzo anno dal primo rilascio. Il costo dell’operazione dipende dal numero di categorie a cui ci si vuole attestare e dalla classifica richiesta, seguendo il semplice sillogismo per cui più categorie vengono inserite e più è alta la classifica richiesta, maggiore è il costo dell’operazione. C’è però un vantaggio: la spesa che l’impresa deve sostenere non cambia a seconda dell’Organismo di Attestazione a cui si rivolge in quanto è calcolabile tabellarmente in base alle formule contenute nell’allegato C parte I del D.P.R 207/2010; è, pertanto, inutile “sondare il mercato” alla ricerca del prezzo migliore!
La verifica triennale dell’attestazione costa i 3/5 (ovvero il 60%) del costo della prima qualificazione; analogamente ci sono costi aggiuntivi nel caso in cui si voglia aggiungere una nuova categoria o incrementare la classifica.
Senza andare troppo nel dettaglio delle formule di calcolo, a titolo di esempio, il costo per l’ottenimento di un’attestazione SOA per la sola categoria OS30 di classe III (ovvero per importi fino a 1.033.000€) costa 5.660,89€ + IVA considerando un indice ISTAT pari a 1.29, mentre il costo per l’ottenimento di un’attestazione SOA per la sola categoria OG10 di classe II (ovvero per importi fino a 516.000€) costa 4.484,27€ + IVA.
Non sfugga il fatto che il costo per l’ottenimento contemporaneo dell’attestazione di entrambe le categorie sopra elencate (OS30 Classe III + OG10 classe II) non è pari alla somma dei costi prima esposti (5.660,89 + 4.484,27= 10.145,16€ + IVA) bensì è calcolato in più modesto 6.826,32€ + IVA. Quindi – come direbbero i matematici – la formula di calcolo contenuta nel Regolamento non agisce “linearmente” sui termini dell’equazione, ovvero – come direbbero gli economisti – il D.P.R consente “economie di scala” sulla quantità di categorie oggetto dell’attestazione.
SOA: requisiti necessari per l’attestazione
Per ottenere l’attestazione è necessario, tra le altre cose:
- individuare la categoria (vedi tab. 1) in cui si vuole rientrare;
- per la categoria scelta, calcolare la classifica (vedi tab. 2) in cui può rientrare sulla base degli importi dei lavori eseguiti e di alcuni criteri specifici di seguito indicati;
- produrre la documentazione attestante la consistenza e gli importi dei lavori eseguiti.
Per individuare la classifica in cui ci si può attestare, il criterio applicato passa per il rispetto di entrambi i seguenti requisiti:
- Criterio dei lavori totali: la somma totale dei lavori deve cumulare un controvalore economico pari ad almeno il 90% dell’importo della categoria richiesta;
- Criterio dei lavori di punta: almeno un lavoro di quelli individuati al punto precedente (1) deve avere un valore economico non inferiore al 40% dell’importo della classifica richiesta, oppure almeno due lavori di quelli individuati al punto precedente (1) devono avere un valore economico la cui somma sia non inferiore al 50% dell’importo della classifica richiesta, oppure almeno tre lavori di quelli individuati al punto precedente (1) devono avere un valore economico la cui somma sia non inferiore al 65% dell’importo della classifica richiesta.
Un esempio
Se un’impresa vuole richiedere la classifica III per una categoria OS30 allora deve trovare dei lavori eseguiti negli ultimi 10 anni – pertinenti con la categoria OS30 – per importi la cui somma deve essere almeno pari a 929.700€ (90% dell’importo della classifica III, pari a 1.033.000€). Attenzione però! Se sono tantissimi i lavori di piccolo importo non serve praticamente a nulla, in quanto il secondo criterio da rispettare implica che vi sia almeno un lavoro di importo non inferiore a 413.200€ (40% dell’importo della classifica III) oppure che vi siano almeno due lavori la cui somma di importi non sia inferiore a 568.150€ (55% dell’importo della classifica III) oppure che vi siano almeno tre lavori la cui somma di importi non sia inferiore a 671.450€ (65% dell’importo della classifica III).
E se non si trovano tali lavori?
Delle due l’una: o si scende di classifica, o non ci si può attestare SOA per la categoria scelta. L’azienda deve inoltre produrre della documentazione che attesti le opere eseguite. Normalmente la documentazione da produrre è limitata a:
- elaborati tecnici dell’opera;
- dichiarazione del direttore lavori o del committente;
- copia del titolo autorizzativo;
- copia delle fatture inerenti quanto eseguito.
L’Organismo di Attestazione, in sede di istruttoria di qualificazione, è tenuto a verificare la veridicità di tutta la documentazione sottoposta prima del rilascio dell’Attestazione SOA, sia attraverso l’interrogazione di sistemi informativi, sia contattando direttamente l’Ente competente. Ad esempio, per ciascuna opera verrà sicuramente contattato il direttore lavori ed l’ufficio tecnico comunale per controllo incrociato della documentazione.