
ANIE informa che, con il D.M. del 20/06/2025 è stata approvata la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
Il D. Min. Interno 20/06/2025, pubblicato nella G.U. del 08/07/2025, n. 156, ha approvato la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea.
Le disposizioni del Decreto si applicano alle gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea – così come definita dalla lett. a), dell’art. 2, comma 1, del D. Leg.vo 05/10/2006, n. 264 – di nuova realizzazione e a quelle in esercizio al 07/08/2025 (data di entrata in vigore del Decreto).
Il Decreto definisce gli obiettivi del provvedimento, l’applicazione delle disposizioni tecniche di prevenzione incendi, l’impiego dei prodotti per uso antincendio, le deroghe alle norme di prevenzione incendi, il raccordo con le procedure di cui al D. P.R. 01/08/2011, n. 151 e al D. Min. Interno 07/08/2012.
In particolare, il Decreto prevede che, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e dal D. P.R. 01/08/2011, n. 151, le gallerie stradali non appartenenti alla rete stradale transeuropea esistenti ed in esercizio sono adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla Regola tecnica, di cui all’allegato 1 al Decreto, entro i termini temporali di seguito indicati:
- alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 07/08/2025), le misure gestionali di cui al punto 5.1 della Regola tecnica;
- entro 6 mesi dal 07/08/2025, le misure volte a favorire l’intervento dei soccorsi di cui al punto 4.3, comma 1, e al punto 5.2;
- entro un anno dal 07/08/2025, le misure volte a favorire l’autosoccorso di cui al punto 4.2.1, comma 1, lettere a) e b) della Regola tecnica;
- entro 5 anni dal 07/08/2025, tutte le rimanenti misure.
Al termine di ciascuno degli adeguamenti previsti, e comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti, è presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, del D. P.R. 01/08/2011, n. 151.




