Nel caso in esame, un condominio proponeva ricorso avverso il provvedimento autorizzativo emesso dall’ente comune con il quale autorizzava una società di telefonia all’installazione ed all’esercizio di un impianto/stazione radio base. Lamentavano i condomini che il luogo ove doveva essere installata l’antenna era vicino ad un parco giochi, zona ritenuta “sensibile” e pertanto il provvedimento andava annullato.
Il TAR della Lombardia, richiamando la sentenza della corte costituzionale che dichiarava incostituzionale una legge che prevedeva una distanza minima degli impianti dai siti sensibili, rigettava il ricorso rilevando che:
«la previsione di un limite minimo di distanza configura un divieto di localizzazione che potrebbe pregiudicare la realizzazione di una rete completa di infrastrutture e tale divieto non è consentito dalla legislazione statale in materia, che qualifica l’attività di installazione di reti di comunicazione elettronica come di preminente interesse generale, mentre le SRB sono qualificate dal CCE come opere di pubblica utilità e di urbanizzazione primaria;
– per fare fronte alle esigenze di protezione ambientale e sanitaria il legislatore statale ha scelto un criterio fondato non sulla distanza lineare, bensì un criterio “basato esclusivamente su limiti di immissione delle irradiazioni nei luoghi particolarmente protetti” – da ultimo la Corte evidenzia che il divieto di installazione “in corrispondenza” di siti sensibili corrisponde sostanzialmente a quello di installare “su” tali siti». (TAR Lombardia sentenza n. 1545/2024)
Di conseguenza, rilevato che nel caso di specie veniva rispettato il limite di emissione elettromagnetica previsto dalla normativa vigente, il TAR rigettava il ricorso.