Con la recente sentenza n. 2808 del 2025 il Consiglio di Stato, ha affermato che: «Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale. Deve ritenersi, pertanto, non più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni.
La presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo. L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante».
Quanto statuito è emerso in un giudizio in cui alcuni proprietari di un edificio sito in una zona sottoposta a tutela paesaggistica, impugnavano la sentenza emessa dal TAR che sostanzialmente confermava il provvedimento di diniego all’istallazione dell’impianto fotovoltaico in quanto ritenuto negativamente impattante sul contesto paesaggistico.
Il Consiglio di stato, nel riformare la sentenza emessa in primo grado ha ribadito il principio secondo cui, essendo di estrema importanza la produzione di energia proveniente da fonti rinnovabili, è necessario individuare un punto di equilibrio tra l’interesse alla tutela paesaggistica e l’interesse ad incrementare la produzione di energia proveniente da fonti alternative.
Di conseguenza, le motivazioni sottese al provvedimento di diniego all’installazione dell’impianto fotovoltaico devono essere stringenti e comunque tenere in considerazione entrambi gli interessi pubblici in gioco valutando ogni istanza caso per caso.




