La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise ha rigettato l’appello di un condominio contribuente, seguendo la sentenza 4 giugno 2019, n. 15201 della Corte di Cassazione in materia di prelievo abusivo di energia elettrica, affermando che:
«[…] in materia di imposte sulla produzione e sui consumi, le sanzioni previste dall’art. 59, del Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 non hanno natura punitiva, bensì amministrativa ed assolvono ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso individuabile nella sottrazione del consumo all’imposta. Esse, dunque, si applicano al soggetto obbligato all’adempimento fiscale anche se non è l’autore del prelievo abusivo di energia».
In questo caso, era stata contestata la manomissione dei contatori dell’energia elettrica installati in un locale per la misurazione di due utenze del condominio stesso, la manomissione aveva alterato la misurazione dell’energia elettrica, e tale circostanza era stata accertata anche da consulenze tecniche.
(Sent. del 26/11/2024 n. 227/1 – Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Molise)