
In tema di furto aggravato di energia elettrica, la Corte di Cassazione, ha stabilito la possibilità per il Pubblico ministero (PM) di contestare, anche in udienza, l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio in un caso di furto di energia elettrica.
La contestazione di tale aggravante era stata proposta dal pubblico ministero in udienza in primo grado, quando ormai il termine per la querela era decorso, e il Tribunale aveva ritenuto tardiva la contestazione aggiuntiva di fatto rigettandola.
La Corte ha invece deciso in favore del pubblico ministero affermando che, l’aggravante della destinazione della cosa a pubblico servizio sia configurabile senza necessità di un’esplicita formulazione nell’imputazione iniziale quando si tratti di furto di energia elettrica, in quanto per consolidata giurisprudenza, risulta intrinsecamente funzionale a un pubblico servizio e pertanto assimilabile all’aggravante dell’art. 625, co. 1, n. 7) c.p..
Per tale ragione è possibile per il p.m contestarla anche successivamente.
(Sentenza n. 37953/2024 Corte di Cassazione, Sez. V)