 «L’articolo 10, comma 2, del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 stabilisce che: “[…] sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici…”. A partire da questo passaggio normativo, mi sorgono alcune domande tra loro strettamente collegate.
«L’articolo 10, comma 2, del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 stabilisce che: “[…] sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici…”. A partire da questo passaggio normativo, mi sorgono alcune domande tra loro strettamente collegate. 
Cosa si intende esattamente per ”installazione per apparecchi per usi domestici”? È possibile avere qualche esempio pratico per chiarire meglio il significato?
L’installazione ex novo di una stazione di ricarica per veicoli elettrici (EV), destinata all’uso domestico, comprensiva della posa di nuova linea elettrica e delle relative protezioni, può essere considerata a tutti gli effetti una ”installazione per apparecchi per usi domestici”? In tal caso, rientrerebbe tra quelle escluse dagli obblighi di progetto e collaudo previsti dal decreto?», chiede un lettore di Elettro.
Il quesito sollevato dal lettore evidenzia un punto del Decreto Ministeriale 37/08 che si presta a diverse interpretazioni (situazione piuttosto comune a tutti i disposti legislativi!). Dal punto di vista tecnico-normativo, il contributo che posso fornire come tecnico e non certo da legale, è il seguente:
- da un lato, esiste una definizione precisa di “apparecchio elettrico d’uso domestico e similare” (riferimento: CT61, Norma CEI EN 60335-1);
- dall’altro lato, non esiste una definizione normativa specifica di “stazione di ricarica per uso domestico” (CT69, CEI EN 61851-1).
Alla luce di ciò, l’esclusione dagli obblighi di progetto prevista dall’articolo 10, comma 2, del DM 37/08 non appare applicabile alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, anche se installate in ambito residenziale.
Inoltre, la situazione descritta nel secondo punto del quesito configura un intervento che, in base alla prassi interpretativa consolidata, rientra nella nozione di “ampliamento di impianto elettrico” ai sensi dell’art. 5 del DM 37/08, e pertanto soggetto all’obbligo di redazione del progetto, indipendentemente dalla potenza o dalla superficie interessata.
 
			
