Con principio espresso nella sentenza n. 22040 del 2024, la Corte di Cassazione ha ritenuto che:
«[…] l’esercizio della servitù da parte del gestore non può limitare eccessivamente la proprietà privata del bene servente, tanto che il privato titolare ben può apportare all’immobile tutte le opere di innovazione, costruzione e ristrutturazione, anche nel caso in cui ciò imponga al gestore di rimuovere, spostare o interrare i cavi elettrici o telefonici. Dette attività non fanno maturare neppure un diritto al rimborso delle spese sopportate dal gestore della rete elettrica o telefonica, che è tenuto a porre in essere i lavori di spostamento necessari per consentire al privato l’esecuzione dei lavori sul proprio bene».
Tale principio è stato enunciato in una vicenda in cui una società concessionaria di un ente territoriale, doveva costruire un parcheggio multipiano in un’area di proprietà dell’ente stesso sul quale tuttavia erano stati installati alcuni impianti di telecomunicazioni che era necessario spostare.
L’azienda di telefonia riteneva tuttavia di non essere obbligata a spostare tali impianti e che eventualmente spettava al proprietario del fondo provvedere con le relative operazioni a proprie spese. Il tribunale accolse la domanda della società, la quale chiedeva la restituzione dell’importo versato all’azienda di telefonia per lo spostamento degli impianti, mentre la Corte d’Appello accolse l’appello proposto da quest’ultima.
La Corte di Cassazione, richiamando il principio qui sopra, ha cassato la sentenza rinviando la causa alla Corte d’Appello competente.




