Nel caso in esame, la società Alfa, quale consumatore finale di energia elettrica, ha impugnato un provvedimento di diniego con la quale veniva richiesto il rimborso degli importi versati a titolo di addizioni provinciali per il consumo di energia elettrica.
Rilevava Alfa che la società di fornitura di energia elettrica era stata ammessa alla procedura di concordato e di conseguenza la domanda di rimborso svolta direttamente nei confronti del fornitore doveva considerarsi infruttuosa, per tale motivo, la domanda di rimborso veniva effettuata nei confronti dell’erario che tuttavia si opponeva a tale richiesta.
Sia in primo che in secondo grado Alfa è risultata soccombente; veniva pertanto presentato ricorso in Cassazione la quale, riformando la sentenza emessa nel precedente grado di giudizio, ha affermato che:
«[…] il principio di effettività impone che il consumatore finale di energia elettrica – ove abbia corrisposto al fornitore di energia a titolo di rivalsa imposte in contrasto con il diritto dell’Unione e ove risulti che l’azione di rimborso nei confronti del fornitore risulti eccessivamente difficoltosa – ha legittimazione straordinaria nei confronti dell’Erario a esperire l’azione di indebito oggettivo che avrebbe esperito nei confronti del fornitore, assoggettata a prescrizione ordinaria e non al termine di decadenza di cui all’art. 14, comma 2, D. Lgs. n. 504/1995».
(Cassazione Civile sentenza n. 21154 del 2024).





