Verifiche, esiste il rischio di “falso in atto pubblico”

Quando un installatore compila la dichiarazione di conformità deve mettere tutta una serie di crocette: rispettato il progetto, installato componenti e materiali adatti, seguito la norma. Sono talmente tante che normalmente si compilano senza quasi pensarci. In realtà mettendo una croce si dichiara di aver fatto quella cosa, se mettiamo le crocette a caso, rischiamo una dichiarazione di falso. Secondo alcune interpretazioni poi, la dichiarazione di conformità è un atto pubblico, pertanto se mettiamo le crocette a caso, rischiamo un “falso in atto pubblico”.

Crocette e responsabilità

Volevo soffermarmi su una crocetta in particolare, quella con indicato “Controllato l’impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.” Mettendo quella croce si dichiara che si è provato l’impianto e che questo funziona, che l’impianto è sicuro e che sono state eseguite tutta una serie di prove e verifiche. Ma quali sono queste prove e verifiche da eseguire? Logicamente, se abbiamo dichiarato di aver eseguito l’impianto secondo le norme CEI, le verifiche saranno quelle indicate dalle norme CEI stesse. La parte 6 della norma CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori fino a 1000 V in corrente alternata) è interamente dedicata alle verifiche, verifiche iniziali e verifiche periodiche, quindi esaminiamo cosa richiede e anche cosa non richiede questa parte di norma.

Le verifiche iniziali

Cominciamo a prendere in considerazione le verifiche iniziali, che sono quelle che ci consentono di apporre quella crocetta in tutta tranquillità, anzi quelle crocette, perché anche se si dichiara solo di aver seguito la norma CEI, si dichiara  automaticamente di aver eseguito le verifiche iniziali richieste dalla norma stessa. Dopo le definizioni di verifica, prova, manutenzione, nelle “Generalità” (art. 6.1.1) la norma indica che un impianto deve essere verificato, per quanto possibile durante l’installazione e in ogni caso prima della sua messa in servizio. Per procedere alla verifica devono essere disponibili i documenti relativi all’impianto stesso: schemi, diagrammi, tabelle.

Progetto o no?

Per impianti più complicati possono essere necessari schemi dei quadri, posizione degli utilizzatori, ma soprattutto uno schema a blocchi, possibilmente con la posizione dei quadri riportata su una planimetria. Tale schema è utilissimo per sapere su che quadro andare per sezionare una parte di impianto e operare quindi in sicurezza. Per un impianto con obbligo di progetto da parte di professionista ovviamente, visto che si tratta di un impianto nuovo, deve essere a disposizione il progetto, possibilmente redatto in conformità alla norma CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici”, che comprende tutti gli schemi diagrammi e tabelle necessarie per quell’impianto. Sappiamo che di rado un impianto viene realizzato esattamente come indicato nel progetto iniziale, pertanto la documentazione finale deve essere comprensiva di eventuali varianti in corso d’opera.

Non spaventiamoci

Leggendo la lista delle cose da fare si potrebbe pensare che il tempo necessario sia quasi infinito, invece, soprattutto in un impianto nuovo, i tempi sono brevissimi, si impiega, dopo un minimo di pratica, circa ½ ora per un appartamento di 100 m2 o di 1 ora per un ufficio di 300/400 m2. Ovviamente nell’elenco sono indicate tutte le possibilità impiantistiche, ma se non ci sono determinati tipi di impianto, ad esempio non ci sono impianti a sicurezza per separazione elettrica, le relative prove non si fanno, e ovviamente, se si tratta di un impianto monofase, non ha senso eseguire prove di ordine delle fasi.

I sistemi SELV (bassissima tensione di sicurezza) o PELV (bassissima tensione di protezione), nella stragrande maggioranza degli impianti o non ci sono o sono limitati al campanello, all’alimentazione del citofono o al tirante del bagno. Bisogna anche dire che sia campanelli, sia tiranti nei bagni possono tranquillamente funzionare a 230 V, è solo una vecchia abitudine quella di alimentarli in bassa tensione. Comunque, ammettendo di avere un circuito SELV o PELV, la prova si limita a controllare che l’alimentatore sia una sorgente di sicurezza, in pratica che abbia il simbolo del trasformatore nello scudo e che i conduttori alimentati in bassa tensione siano adeguatamente separati da quelli a 230 V.

L’elenco

Una volta controllata la presenza della documentazione, si può passare alle verifiche vere e proprie, secondo quanto indicato nella parte 6 delle CEI 64-8, che indica per sistemi di tipo TT (tanto per intenderci, quelli con fornitura a 230/400V) le seguenti prove e verifiche. 

  • esame a vista
  • continuità dei conduttori (in pratica limitata ai conduttori di terra, protezione ed equipotenziali)
  • resistenza di isolamento dell’impianto elettrico
  • protezione mediante sistemi SELV e PELV o mediante separazione elettrica
  • resistenza dei pavimenti e delle pareti (solo per i rari impianti con protezione mediante luoghi non conduttori)
  • verifica dell’ interruzione automatica dell’alimentazione, che comprende:
  • misura della resistenza di terra
  • prova dei differenziali
  • protezione addizionale
  • prova di polarità
  • prova dell’ordine delle fasi (per impianti trifase, controllare il senso di rotazione dei motori)
  • prove di funzionamento
  • caduta di tensione (per impianti con linee molto lunghe, più di 50 m che dovrebbero essere già state calcolate in sede di progetto, particolare attenzione deve essere posta ai “montanti” degli appartamenti).

 “Quando appropriato …”: se la norma è da interpretare

Leggendo la norma nel suo complesso e non solo il singolo articolo, notiamo che all’inizio dell’art. 514.5.1, peraltro richiamato espressamente nella parte relativa alle verifiche, è scritto: “Quando appropriato devono essere forniti gli schemi, i diagrammi ….”. Quindi la norma dice espressamente che questi materiali devono essere forniti non per tutti gli impianti, ma solo quando servono. Ma così espresso, il testo crea inevitabilmente dei dubbi: come decidere quando davvero “servono” schemi e diagrammi?

A mio parere, la norma intende dire che la documentazione completa comunque non è mai un errore, ma dipende anche dall’impianto in questione: non devo predisporre una documentazione con lo stesso livello di dettaglio per un appartamento o per una raffineria! Per un appartamento, con impianto tradizionale senza domotica e un solo quadro, a mio parere possono essere sufficienti … le targhette indicanti la funzione dei singoli interruttori sul centralino. (per ind Guido Asnaghi).

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