Rapportini di lavoro e contratti, perché è obbligatorio compilarli

“Sbagliando si impara”, lo sanno tutti; non solo, le lezioni che si imparano meglio sono quelle legate alle “cicatrici” degli errori commessi. L’importante è però non farsi troppo male nella caduta. Come fare allora? Semplice, fare tesoro anche degli errori altrui.

Nell’attività di consulente tecnico di ufficio (CTU) per il tribunale territoriale di competenza mi è capitato svariate volte di gestire contenziosi tra committenti privati – imprese o cittadini – e installatori o quadristi. In molti casi ho riscontrato che, con qualche attenzione in più da parte dell’operatore elettrico, l’esito della perizia avrebbe potuto essere differente. Senza fare nomi e cognomi, ecco qualche consiglio che spero sia utile.

I rapportini di lavoro: meglio essere precisi

Il rapportino di lavoro è un documento di norma compilato quando viene eseguito un intervento “in economia” da un cliente e pertanto il pagamento dell’opera viene richiesto a consuntivo. Solitamente viene compilato indicando la denominazione del cliente e il luogo in cui la prestazione viene eseguita, la data e la descrizione dell’attività, le ore impiegate ed il materiale utilizzato; in alcuni casi vengono indicate anche informazioni accessorie quali i chilometri percorsi ed il numero di automezzi utilizzati.

Se è vero che il rapportino di lavoro viene firmato per accettazione dalla committenza, questo non esclude che vi possano essere contestazioni da parte di quest’ultima nel momento di pagamento della fattura; capita, ad esempio, quando per un’operazione complessa la committenza ritenga che il monte ore impiegato dall’installatore sia eccessivo. Se i rapporti degenerano e la questione finisce in tribunale, uno degli elementi principali su cui il consulente tecnico di ufficio si trova a ragionare è costituito proprio dai rapportini di lavoro; pertanto, mi sento dare un paio di consigli.

  • Massima precisione nella descrizione dell’attività svolta: più si è precisi, più è facile constatare cosa è stato realmente fatto. Un eventuale descrizione tipo “Intervento per guasto macchinario” dice poco o nulla. Su che macchinario si è operato? Cosa è stato riparato o sostituito? Che componenti di ricambio sono stati montati?
  • Non avere paura di comunicare: Se l’attività è più complessa del previsto per qualsivoglia ragione, non bisogna temere di informare il committente specificando in cosa consiste l’aggravio; è sempre preferibile inoltrare tali comunicazioni in corso d’opera piuttosto che a fine lavoro. Una mail mandata alla committenza può essere molto utile: è ecologica, non ci sono francobolli da pagare, e potrebbe essere molto utile nel momento del bisogno!
L’importanza del contratto  

Parafrasando una celebre frase di Giampiero Boniperti sull’importanza della vittoria nel calcio moderno, il contratto ha il medesimo significato anche nei rapporti di lavoro.

Molto spesso l’installatore si trova a dovere redigere offerte tecnico-economiche sulla base di informazioni parziali e ipotetiche, non tanto per causa propria ma per la confusione e l’incertezza che aleggia nella mente della committenza. Ancora più frequente è il caso in cui ci si rende conto che i presupposti alla base dell’offerta – magari già controfirmata per ordine – non trovino compimento.

Un esempio concreto

Un’azienda si impegna a realizzare un quadro di automazione per un macchinario, comprensivo di sistema di controllo PLC e SCADA. Il cliente assicura che tale macchinario è simile a quelli già prodotti in precedenza e si impegna solo verbalmente a fornire un adeguato supporto tecnico. In fase di realizzazione ci si rende conto non solo che tale similitudine non è poi così marcata ma che è necessario richiedere l’assistenza di un tecnico terzo più esperto per supportare lo sviluppo ed il collaudo del sistema di controllo, in quanto la collaborazione promessa dal cliente non si è concretizzata. Il tecnico terzo intervenuto, al termine dell’attività, emette propria fattura. Alla fine della vicenda avviene che:

  1. La committenza contesta all’azienda elettrica il monte ore impiegato, in quanto rimane convinta della semplicità dell’opera commissionata;
  2. Chi paga la fattura del tecnico terzo intervenuto? La committenza che l’ha chiamato o il fornitore che si era contrattualmente impegnato a sviluppare il sistema di controllo confidando nel supporto che verbalmente era stato assicurato dalla committenza?

Morale: all’interno dell’offerta o del contratto devono essere ben specificati gli assunti che stanno alla base dell’attività proposta, indicando quali sono le azioni da intraprendere nel caso in cui i presupposti non si realizzino effettivamente (es. revisione del contratto); vanno altresì esplicitati gli impegni presi dalla committenza, non mancando di specificare che tali oneri si intendono a titolo gratuito.

Il mondo della contrattualistica è vasto e poliedrico. Pertanto il mio consiglio è di avvalersi sempre della consulenza di un buon legale esperto in contratti per un consulto qualora vi siano degli elementi critici da affrontare.

La documentazione va consegnata

Non predisporre la documentazione tecnica normativamente richiesta o la certificazione di conformità al termine dei lavori, o peggio ancora subordinare la consegna della medesima al pagamento della fattura di saldo equivale a sicura condanna in caso di contenzioso. La tentazione di cautelarsi in qualsiasi modo contro i mancati pagamenti – soprattutto in questi periodi – è forte e umanamente comprensibile, ma va pianificata già in fase contrattuale e non con metodologie “fai da te”, per non passare dalla parte del torto.

Un esempio pratico

Un’azienda costruisce e testa in fabbrica un quadro elettrico di automazione e spedisce il medesimo presso l’officina del cliente per completare la parte di bordo macchina e per i collaudi di tutto il sistema. Durante i collaudi finali i rapporti si deteriorano e la committente non paga l’ultima fattura del quadrista adducendo come giustificazione il fatto che non è mai stato consegnato il né certificato di collaudo del quadro elettrico né tantomeno gli schemi elettrici. Il quadrista risponde che è prassi consegnare tutta la documentazione aggiornata alla fine dell’attività, quando cioè vengono completate anche eventuali modifiche resesi necessarie in corso d’opera e non previste in fase di costruzione del quadro. Tutto vero, se non fosse che la norma CEI EN 60204-1:2006 – “Equipaggiamento elettrico delle macchine – Parte 1: regole generale” non solo richiede che tale documentazione debba essere consegnata, ma al Par.17 elenca esattamente tutti gli allegati che devono far parte della suddetta documentazione.

Stesso discorso per la dichiarazione di conformità; il DM 37/08 all’Art.7 comma 1 prescrive che “al termine dei lavori (e non al pagamento della fattura di saldo, n.d.r), previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme […]. Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto”. Vi è però anche un’interessante conseguenza di tale prescrizione: l’installatore può esimersi dal rilasciare la dichiarazione di conformità fintanto che non ha terminato i lavori, e sono ben noti in che problemi incorra il cliente a fronte della mancanza di DI.CO. su un impianto eseguito dopo l’entrata in vigore del DM 37/08 e non terminato e per il quale non è attualmente ammesso neppure il rilascio della dichiarazione di rispondenza. Quindi, chi è capace di leggere tra le righe ha anche trovato il modo di farsi pagare tutto il lavoro (o quasi) senza illeciti e senza ricorrere alle vie legali.

Per concludere

Termino con un consiglio di carattere generale: un buon investimento che un’impresa operante nel settore dell’impiantistica elettrica possa sostenere riguarda l’approfondimento della conoscenza delle norme e dei decreti di settore nonché la “formazione continua”; tutto questo costituisce l’unico modo – esperienza a parte – per non commettere errori banali.

A tal proposito val la pena ricordare che un impianto deve essere progettato a “regola d’arte” (DM 37/08 Art. 5 comma 3) e realizzato “a regola d’arte” (DM 37/08 Art. 6 comma 1). Le norma CEI non costituiscono obbligo di legge ma chi progetta e realizza un impianto secondo tali norme automaticamente lo fa a “regola d’arte”. Se progettisti ed installatori decidono di derogare a tali norme e seguire delle proprie regole, sono liberi di farlo, ma si assumono contestualmente l’onere di dimostrare che quanto realizzato segua la “regola dell’arte”: buona fortuna!

Obbligo di progetto
Molti installatori sono convinti del fatto che per gli impianti elettrici, e in particolar modo per gli “impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere” (DM 37/08 Art.1 comma 2 lettera a) vi siano dei casi in cui il progetto è obbligatorio ed altri in cui il progetto non è obbligatorio; in quest’ultimo caso, allegano alla dichiarazione di conformità solo la relazione con i materiali impiegati e copia dei requisiti tecnico professionali. È necessario chiarire una volta per tutte il seguente concetto, ovvero che per un impianto elettrico il progetto è sempre obbligatorio e deve contenere almeno “gli schemi dell’impianto, i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia di installazione […]” (DM 37/08 Art.5 comma 4). La questione, semmai, non è sull’obbligatorietà o meno del progetto, bensì su chi lo può redigere e lo deve firmare; ecco quindi la genesi dell’equivoco: la documentazione progettuale può essere redatta e firmata anche dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice solo per una tipologia limitata di casi semplici, mentre deve essere redatta e firmata solo da tecnico abilitato iscritto ad albo professionale in tutti gli altri casi, ovvero quelli previsti dall’Art. 5 comma 2 del DM 37/08.

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