Quando a rischiare è il datore di lavoro

rischio elettricoIl rischio elettrico “generico”

Alla semplice presenza di energia elettrica in un ambiente è associato un rischio, chiamato “rischio elettrico”. Le sorgenti del rischio elettrico sono quei sistemi, impianti, apparecchi, componenti, materiali nei quali è presente energia elettrica. Si dice che la presenza dell’energia è “intenzionale” nei sistemi di produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica; a questo proposito, negli ultimi anni la progressiva diffusione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di tipo domestico (fotovoltaico, mini-eolico) ha incrementato la probabilità di incorrere in eventi di questo tipo. Esistono infine fenomeni elettrici completamente accidentali, come le scariche atmosferiche, l’accumulo di cariche elettrostatiche (che possono innescare incendi o esplosioni) e la presenza delle cosiddette masse estranee (che possono introdurre nell’ambiente tensioni pericolose o ridurre l’efficacia delle protezioni).

Il rischio elettrico “specifico” ovvero nei luoghi di lavoro

Per ragioni di chiarezza è necessario richiamare alcune definizioni normative. Luogo di lavoro (Art. 62 Comma 1 del D.Lgs 81/08 e s.m.): per luoghi di lavoro si intendono i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Rischio su un luogo di lavoro o rischio “specifico” (Art. 2 Comma 1 lettera S del D.Lgs 81/08 e s.m.): il rischio è la probabilità di un raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle loro combinazioni.

Pertanto il rischio è il prodotto di una probabilità che capiti un evento dannoso per una magnitudo, ovvero l’entità, del danno stesso.

La normativa impone che i rischi sul luogo di lavoro debbano essere valutati molto attentamente dal datore di lavoro, dove l’analisi è il momento iniziale di un processo che interessa tutta la produzione, che va pianificata in modo da eliminare o, almeno, ridurre il rischio. È bene non confondere il concetto di “rischio” con quello di “pericolo”; quest’ultimo infatti  rappresenta la proprietà intrinseca di causare danni; quindi un lavoratore potrebbe stare in un ambiente con molte sorgenti di pericolo ma non essere sottoposto a rischio, nel caso in cui, ad esempio, la sua mansione si svolga a idonea distanza di sicurezza. AI sensi del D.Lgs 81/08, definito comunemente (e in modo improprio) Testo Unico sulla Sicurezza, e s.m., il rischio elettrico è “il rischio derivante dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non protetta di un impianto elettrico, così come il rischio d’incendio o esplosione derivanti dal pessimo stato di manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e strumentazione”. Per evitare i rischi più o meno evidenti legati agli impianti elettrici e ai lavori nei loro pressi, il Testo Unico, così come gli standard di sicurezza (es. Norma CEI 11-27) sottolineano la necessità della messa in sicurezza delle linee e degli impianti attraverso la costante manutenzione e gli interventi effettuati esclusivamente da personale certificato come idoneo e qualificato per i lavori elettrici.

 

Il lavoro elettrico, non elettrico e ordinario

La norma CEI 11-27 IV edizione, emessa nel 2014, definisce come lavoro elettrico “un intervento su impianti o apparecchio con accesso alle parti attive (sotto tensione o fuori tensione) nell’ambito del quale, se non si adottano misure di sicurezza, si è in presenza di un rischio elettrico”.  Rimane inteso che la norma si applica alle sole parti attive accessibili, ovvero quelle che possano essere raggiunte dal dito di prova indipendentemente dalla sua posizione nello spazio (a portata di mano o fuori portata), e dunque con grado di protezione inferiore a IPXXB; se infatti la parte non fosse accessibile non avrebbe luogo il rischio elettrico in quanto la probabilità del verificarsi dell’evento dannoso sarebbe nulla. Analogamente, la norma CEI 11-27. Con riferimento all’allegato IX del D.Lgs 81/08, il lavoro elettrico si divide in varie categorie a seconda delle distanze interposte tra il lavoratore (con il proprio corpo o con un attrezzo isolante o conduttore) e le parti attive, a seconda del livello di tensione.

Lavoro sotto tensione: lavoro svolto ad una distanza inferiore o uguale a DL. Tale distanza è la minima sotto la quale non è più garantita la tenuta del dielettrico interposto (normalmente aria) e può avvenire un arco voltaico tra parte attiva e lavoratore.

Lavoro in prossimità: lavoro svolto ad una distanza superiore a DL ma inferiore o uguale a DV (con DL < DV)

Vi è poi nella classificazione di lavoro non elettrico, detto anche lavoro in prossimità, svolto tra una distanza superiore a DV ma inferiore a DA9 (con DV < DA9). Infine, quando i lavori sono svolti a0 una distanza superiore o uguale a DA9, il lavoro è di tipo ordinario. La precedente classificazione supera quanto diceva la vecchia norma CEI 11-27, che distingueva il lavoro elettrico e non elettrico in base alla natura del lavoro: lavoro elettrico era un lavoro relativo agli impianti elettrici mentre un lavoro non elettrico si svolgeva in settori diversi da quello elettrico. La nuova norma CEI 11-27 identifica il tipo di lavoro in base ad un parametro inequivocabile, che è la distanza dalla parte accessibile in tensione. È chiaro che il lavoratore è esposto a rischio elettrico sia in concomitanza di lavori elettrici che di lavori non elettrici; rimane invece escluso in caso di lavori ordinari in quanto la sorgente di pericolo di tipo elettrico è presente, ma la distanza interposta è giudicata sufficientemente elevata da annullare la componente probabilistica del rischio.

 

Qualifiche professionali e sicurezza

Le qualifiche professionali sono attribuite direttamente dal datore di lavoro in base alla prescrizione dell’Art. 18 Comma 1 lettera C, che stabilisce che il datore di lavoro è tenuto “nell’affidare i compiti ai lavoratori, a tenere conto delle capacità e delle condizioni generali degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza”. Mentre non vi è un obbligo esplicito di attribuzione delle qualifiche di PAV e PES (anche se il datore di lavoro deve comunque sempre essere in grado di dimostrare di aver valutato le capacità del lavoratore secondo parametri equivalenti rispetto alla norma), nel caso specifico dei lavori elettrici sotto tensione, l’obbligo di attribuzione della qualifica e di notifica per iscritto al lavoratore discende anche dall’Art. 82 Comma 1 lettera B del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro; la violazione di tale prescrizione è particolarmente grave, essendo sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi oppure con una cospicua ammenda pecuniaria (Rif. Art. 87 Comma 2 lettera A del D.Lgs 81/08). La capacità di eseguire lavori elettrici si ottiene attraverso un iter formativo che preveda oltre allo sviluppo di conoscenze teoriche, anche lo sviluppo di capacità organizzative e l’acquisizione di abilità esecutive.

 

Le nuove figure introdotte

La IV edizione della norma CEI 11-27 introduce due nuove figure per la sicurezza nei lavori elettrici che affiancano le già note funzioni di Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai Lavori (PL). A tali nuove figure viene dato il nome di Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e di Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL).

URI, definita come “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto”. Con il concetto di “unità” si intende un insieme di più persone ma può ridursi ad un’unica persona nelle piccole attività. L’unica responsabilità che compete all’URI è quella di programmare la manutenzione dell’impianto per garantirne la sicurezza nel tempo. La differenza sostanziale tra URI e RI è che il primo è responsabile dell’impianto durante il funzionamento ordinario, mentre il secondo è responsabile della sicurezza durante un lavoro elettrico. URL, ossia l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro. E’ definita come l’Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro. L’URL svolge i seguenti compiti:

  • Condivide con RI le modalità di esecuzione del lavoro;
  • Predispone un eventuale piano di intervento;
  • Individuazione del PL e verifica della formazione degli addetti al lavoro;
  • Verifica della disponibilità di procedure, attrezzature, DPI e quant’altro necessario per la corretta esecuzione del lavoro.

 

Due nuove figure per aumentare la sicurezza

La suddivisione dei compiti tra URL e PL avviene normalmente nelle organizzazioni complesse; nella maggioranza dei casi i due ruoli si concentrano in un unico individuo. In sostanza, la nuova edizione della norma CEI 11-27, pur non individuando una precisa e rigida organizzazione aziendale per la progettazione ed esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici, introducendo queste due nuove figure consente al Datore di Lavoro dell’azienda, o comunque al soggetto che ha il compito di creare tale organizzazione, molteplici soluzioni, in funzione delle dimensioni, delle deleghe di funzione e delle competenze aziendali disponibili.

Per quanto attiene le responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di URI, RI, URL e PL, è bene precisare che è impossibile definire a priori una precisa corrispondenza tra queste figure e quelle di datore di lavoro, dirigente, preposto e lavoratore indicate dal D. Lgs. 81/08, in quanto le responsabilità infatti dipendono dalle effettive strutture organizzative, nonché dai reali compiti svolti.

In tal senso è chiarificatrice la nota numero 9 della norma CEI 11-27, che recita che “il PL della presente Norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale il D.Lgs 81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico: pertanto, la figura del PL della Norma CEI 11-27 non necessariamente coincide con quella del D.Lgs 81/08”. La contraddizione è solo apparente: il PL ha tutte le attribuzioni del preposto secondo D. Lgs. 81/08 e, potenzialmente, anche altre, in funzione dell’assetto organizzativo dell’azienda. Da qui la necessità di assoggettare le figure (URI, RI, URL, PL) anche ad una formazione per Responsabile dell’Impianto elettrico e per Preposto ai Lavori coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento alla formazione sulla sicurezza prevista dall’art. 37 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 per dirigenti e preposti.

Le qualifiche per fronteggiare i rischi elettrici

PES (Persona Esperta): soggetto che ha un’istruzione in merito all’impiantistica ed alla normativa elettrica ed ha esperienza di lavori elettrici. Ha quindi la capacità di valutare i rischi, di attuare le misure di protezione necessarie e di affrontare gli imprevisti che si possono verificare in occasione dei lavori elettrici. In breve, è in grado di organizzare ed eseguire in autonomia i lavori elettrici fuori tensione;

PAV (Persona Avvertita): soggetto che ha le caratteristiche di un PES ma ad un livello inferiore; infatti non è in grado di affrontare in autonomia l’impostazione del lavoro e gli imprevisti. Può dunque lavorare da solo ma soltanto dopo aver ricevuto le istruzioni da un PES per un determinato e specifico lavoro

PEI (Persona Idonea): soggetto che ha le caratteristiche del PES ma ad un livello superiore, ovvero che ha le capacità di eseguire un lavoro elettrico sotto tensione in base alla capacità tecnica, formazione conseguita ed esperienza maturata. Tale acronimo è presente solo nel Testo Unico e non nella CEI 11-27.

PEC (Persona Comune): soggetto comune, senza particolare conoscenza e formazione di natura elettrica, che possono eseguire lavori elettrici solo fuori tensione e sotto la supervisione di un PES o di un PAV. (ing Stefano Garoni, TEIC, VA).

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