Perché ogni progettista chiede documenti diversi?

Progettista e installatore

“Ogni progettista con il quale devo lavorare si comporta diversamente e accampa delle scuse in merito al livello di dettaglio dei documenti di progetto che ha consegnato. È possibile che non ci sia una legge che metta tutti d’accordo? Poi io devo stare in mezzo e prendermi con il committente”. (L.P. Roma)

In genere e conformemente a quanto stabilito per i lavori pubblici dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l’attività di progettazione si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche in preliminare, definitiva ed esecutiva. Nel caso di impianti di bassa tensione il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire.

Il progetto preliminare può individuare altresì i profili e le caratteristiche più significative dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento.

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia o permesso per costruire e di altro atto equivalente.

Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce completamente ed in ogni particolare impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisionali e le modalità di installazione di singoli componenti legate alla specificità dei componenti stessi.

È opportuno precisare tuttavia che la progettazione secondo i tre livelli  è obbligatoria per i soli lavori pubblici. Negli altri casi essa può essere semplificata qualora, con un numero di livelli inferiore, siano soddisfatte le necessità previste per quanto attiene ai compiti assegnati e alle responsabilità.

Deve inoltre essere osservato che, a mio parere, le indicazioni particolari sui contenuti e sulla forma dei documenti di progetto riportate nei testi legislativi di cui sopra sono ispirate da una chiara matrice civile e spesso l’applicazione al caso degli impianti elettrici risulta forzata. Talune amministrazioni ammettono pertanto degli adattamenti nella forma, come ad esempio la scelta della scala, altre richiedono l’applicazione integrale del testo legislativo[1].

Le indicazioni in merito contenute nella Guida CEI 0-2 risultano in genere allineate con le esigenze reali del campo elettrico, un esempio ne è appunto la scala: 1: 1000 per i disegni planimetrici complessi; 1: 100 per i disegni d’installazione; 1: 50 per i dettagli d’installazione (in funzione del contenuto informativo e non del livello di progettazione).

Nella pratica comune vengono spesso utilizzati anche altri termini che viceversa non hanno alcun riscontro nei documenti normativi sia tecnici che legislativi, tra i quali:

  • progettazione costruttiva che di solito indica la produzione della documentazione di lavoro che gli operai utilizzano in cantiere; come ad esempio le modalità di installazione di singoli componenti legate alla specificità dei componenti stessi;
  • progettazione as built che di progettazione non ha proprio nulla seguendo la realizzazione invece di precederla, e che consiste invece di solito nella produzione della documentazione finale di impianto[2] attraverso l’aggiornamento della documentazione del progetto esecutivo con le modifiche che sono intervenute in corso d’opera.

[1]              Ovviamente in questi ultimi casi non ci si può che consolare ricordando la nota massima dura lex sed lex.

[2]              Letteralmente come costruito.

(articolo di ing Angelo Baggini).

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