Ma quando serve il progettista?

pagine rivistaECCO I CASI IN CUI È NECESSARIO IL PROFESSIONISTA ABILITATO

Nel contesto delle prescrizioni del D.M. 37/08 il progetto, sempre obbligatorio, oltre i limiti di cui all’art. 5 comma 2 del decreto. Quindi è d’obbligo rivolgersi al professionista abilitato (ai sensi di legge) nei seguenti casi quando l’impianto viene installato, trasformato o ampliato.

6 kW

Ogni volta che la potenza impegnata supera i 6 kW contrattuali (per alcuni pubblici distributori 6 kW contrattuali corrispondono a 6,6 kW effettivi). Considerazioni logiche con le nuove taglie di fornitura il progetto è d’obbligo dai 10 kW in su. N.B. sono ancora in vigore alcune forniture di potenza impegnata pari a 7 e 8 kW, anche per queste c’è l’obbligo di progetto.

Normativa specifica

In tutti i casi in cui una porzione dell’impianto è soggetta a normativa specifica del CEI: locali adibiti ad uso medico o ambienti per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio. Il decreto recita “in tutti i casi” per cui non fanno fede ne la potenza impegnata ne la superficie o il volume dell’ambiente.

Locali ad uso medico

Le considerazioni qui sono più articolate poiché i locali ad uso medico comprendono anche i locali di visita o fisioterapia (senza l’uso di apparecchi elettromedicali), compresi i medici di famiglia. Non sono esclusi nemmeno i centri estetici qualora le apparecchiature utilizzate siano elettromedicali con o senza parti applicate e rientrano nella definizione anche i veterinari. Come posso stabilire quindi l’obbligo di progetto o meno da parte di professionista? Esclusivamente sulla base di quanto mi dichiara (possibilmente per iscritto) il committente o il medico o il responsabile.

Luoghi con pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio

Fanno parte di questa categoria in pratica tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, ad esempio autorimesse di oltre 300 m², stabilimenti o depositi di carta, cartoni o tessuti oltre i 5000 kg, alberghi o simili oltre i 25 posti letto, edifici ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24m. Si deve porre attenzione nei casi delle centrali termiche a gas o gasolio e nelle cucine industriali dove la normativa specifica (norma CEI 64-8 e norme del CT 31) hanno parametri ridotti rispetto al D.P.R 151/11 sulle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco: la norma tecnica abbassa il limite inferiore per l’obbligo di progetto a 35 kW rispetto ai 116 kW del decreto. In questi casi riferirsi al progettista della prevenzione incendi o degli impianti meccanici per avere i corretti parametri.

Parafulmini

Per gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche il limite per l’obbligo di progetto da parte di professionista e di 200 m³. Ovviamente un esperto deve prima aver effettuato la valutazione del rischio da fulmine secondo la normativa tecnica (Norma CEI 81-10/2) per stabilire la necessità o meno di tale impianto. Comunque valgono le stesse regole per gli impianti elettrici (art. 1 lettera a).

Unità abitative

Nelle unità abitative siano esse del tipo appartamenti, villette a schiera o ville singole, oltre al limite dei 6 kW il legislatore ha previsto l’obbligo di progetto anche nel caso in cui la superficie superi i 200 m².

Unità non abitative e fulmini

Agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi il legislatore ha previsto invece l’obbligo di progetto qualora la superficie superi i 200 m² ed inoltre introduce anche un limite sulla tensione: oltre i 1.000V di tensione c’è sempre l’obbligo di progetto.

Lampade al neon

Molti sono portati a pensare che le normali lampade lineari presenti negli uffici o nei supermercati siano lampade al neon. Si tratta, invece, di lampade fluorescenti in gergo tecnico a “catodo caldo”. Il D.M. 37/08 ha previsto l’obbligo di progetto per le lampade al neon denominate a “catodo freddo” quelle normalmente utilizzate per le scritte colorate delle insegne. Tali lampade sono alimentate da elevate tensioni, molto pericolose e si devono prevedere particolari accorgimenti. Il limite dimensionale oltre il quale scatta l’obbligo di progetto e di 1.200 VA di potenza resa dagli alimentatori.

Antenne tv ed elettronica

Per gli impianti elettronici l’obbligo si articola diversamente e si applica solo quando sono soggetti gli impianti elettrici nello stesso contesto: edificio, unità abitativa o altri usi. Il decreto non definisce esattamente quali sono gli impianti elettronici, raggruppa semplicemente quelli di tensione inferiore a 50V in corrente alternata e 120 V in corrente continua (categoria 0 o bassissima tensione).

Fumo e gas

Anche per gli impianti di rivelazione scatta l’obbligo di progetto se sono in un contesto di attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco di cui al D.P.R 151/11 se in numero superiore a 10.

ECCO I CASI IN CUI NON SERVE IL PROFESSIONISTA ABILITATO

I casi in cui non è obbligatoria la prestazione del professionista abilitato sono quelli fuori dall’ambito del decreto 37/08 si riportano alcuni esempi.

Gli impianti all’esterno: impianti di illuminazione pubblica; impianti di cantiere (vige comunque l’obbligo della dichiarazione di conformità); impianti dei pubblici distributori.

Gli interventi di manutenzione ordinaria.

Gli impianti bordo macchina e gli apparecchi elettrici in genere.

Impianti elettrici ed elettronici nelle parti comuni condominiali di potenza pari o inferiore a 6 kW in assenza di ambienti soggetti a normativa specifica. In genere si tratta di piccole palazzine senza ascensore e senza centrale termica o autorimessa

Impianti elettrici ed elettronici negli appartamenti o villette di superficie inferiore a 400 m² e potenza pari inferiore a 6 kW, sono la maggior parte dell’edilizia civile in Italia (purché non ci sia lo studio medico).

Impianti elettrici ed elettronici nelle attività produttive, commerciali, terziario, ecc. di superficie inferiore a 200 m², potenza pari inferiore a 6 kW tensione pari o inferiore a 1.000V, in assenza di ambienti soggetti a normativa specifica. Piccoli uffici o negozi.

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: dalle deduzioni e interpretazioni varie sul decreto è mia opinione che in pratica vi sia sempre l’obbligo di progetto da parte di professionista abilitato.

Impianti di rivelazione fumi o gas con meno di 10 rivelatori.

Il testo del decreto

“Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d),e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l’osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. (art. 5  commi 1 e 2 del D.M. 37/08)”.

“ (…) Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
  • impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
  • impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
  • impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10”.

(articolo di Claudio Manfredini)

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