Impianti fotovoltaici, al via la semplificazione autorizzativa

Solarzellen 3

Per le pratiche autorizzative necessarie all’installazione e alla messa in servizio degli impianti fotovoltaici dal 24 novembre 2015 è in vigore una procedura semplificata che consente di gestire, con un modello unico, le comunicazioni alla Pubblica Amministrazione, al Gestore di Rete ed al GSE.

Il D.M. 19 maggio 2015, recentemente entrato in vigore,  prevede un modello unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici. Ricadranno in tale casistica solo gli impianti più semplici, che però rappresentano la stragrande maggioranza degli impianti residenziali. Sarà vera semplificazione? Sì, a patto che gli enti coinvolti riescano a coordinarsi su una piattaforma comune, e ciò, per esperienze pregresse, non è assolutamente scontato!

Lo stato dell’arte…

Attualmente il soggetto che vuole installare sul proprio fabbricato un impianto fotovoltaico domestico deve dialogare almeno con tre soggetti pubblici tra loro distinti; ognuno di questi interlocutori rappresenta una fase autorizzativa senza la quale l’impianto non può essere installato ovvero non può entrare in esercizio.

Di seguito una breve rassegna:

  • Pubblica amministrazione

Nei casi più semplici – e anche più diffusi – un impianto fotovoltaico residenziale si caratterizza per essere installato in aderenza alla copertura esistente (parziale integrazione architettonica) senza modifica di forma o sagoma di falda. Tale tipologia installativa è normalmente autorizzata presentando all’ufficio comunale competente una comunicazione di edilizia libera, che consente di procedere immediatamente al montaggio dei pannelli solari in quanto la “comunicazione” non necessita di nessuna autorizzazione da parte della Pubblica Amministrazione.

Le Amministrazioni più virtuose hanno sostituito la trasmissione cartacea con una pratica telematica standardizzata. È il caso di Regione Lombardia, che da tempo ha reso attivo il portale MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti) mediante il quale inviare elettronicamente – e comodamente – la pratica edilizia denominata FERCEL, ricevuta in tempo reale dall’ufficio tecnico del comune nel quale sarà installato l’impianto fotovoltaico. Nonostante le difficoltà iniziali dovute alla presenza di alcune falle nel portale, nel medio termine tale sistema ha mostrato indiscutibili vantaggi quali:

  • Standardizzazione della documentazione da inviare, grazie alla quale si riesce ad evitare di incappare in richieste di elaborati tanto fantasiose quanto estemporanee da parte dei tecnici comunali;
  • Risparmio di tempo, in quanto la trasmissione telematica consente di evitare file – e dunque sprechi di tempo – agli sportelli.

Naturalmente, quanto sopra vale solo nel caso in cui l’immobile su cui installare l’impianto fotovoltaico NON cada in area vincolata ex D.Lgs N.42/04 – Codice dei beni culturali e del paesaggio. In  tal caso, la prativa di edilizia libera potrà essere presentata all’ufficio competente solo a fronte dell’ottenimento di nulla osta mediante richiesta di autorizzazione paesaggistica.

  • Gestore di rete

Anche i non addetti ai lavori hanno imparato che, per poter mettere in esercizio un impianto fotovoltaico, è necessario inoltrare un’apposita pratica presso il Gestore della Rete elettrica di zona (es. ENEL, A2A, ecc). Tale attività consiste, in sostanza, nel comunicare all’Ente le caratteristiche tecniche dell’impianto installato in modo da ottenere un “preventivo” di connessione, all’interno del quale il Gestore esplicita la soluzione tecnica da adottarsi per la connessione e palesa i costi che il cliente deve versare al Gestore stesso affinché questo si adoperi per la posa del contatore di produzione, per la riprogrammazione del contatore di scambio e per svolgere il servizio di misura.

L’attività verso il Gestore termina con l’accettazione del preventivo e l’invio di documentazione di fine lavori, a fronte dei quali avverrà l’allaccio alla rete elettrica dell’impianto fotovoltaico.

Sono ormai lontani i tempi in cui la pratica veniva inviata su supporto cartaceo, almeno per quanto riguarda i principali Gestori; anche in questo caso, l’invio telematico si è dimostrata una soluzione rapida ed efficiente.

  • GSE

Con la cessazione degli incentivi (c.d. Conto Energia), il Gestore dei Servizi Energetici non ha deposto il proprio ruolo. Infatti, quando un impianto fotovoltaico viene esercito in parallelo con la rete elettrica, il GSE si impegna a ritirare e a vendere sul mercato l’energia prodotta e non autoconsumata dal soggetto produttore; tale rapporto viene regolato da un contratto stipulato tra le parti e che assume la veste, nella quasi totalità dei casi in ambito residenziale, di Scambio sul Posto (SSP).

Naturalmente ci sono altri Enti che possono essere coinvolti nel processo autorizzativo, quali, ad esempio l’agenzia delle Dogane (UTF) – solo per impianti di potenza superiore a 20kWp e non in cessione totale – oppure TERNA – per l’iscrizione dell’impianto fotovoltaico all’interno del portale di censimento chiamato GAUDI’.

In conclusione, da un punto di vista generale, un impianto fotovoltaio è correttamente esercito solo se tutto il processo autorizzativo termina con esito positivo. Attualmente l’interfacciamento con tutti gli Enti costituisce un’attività posta in capo al soggetto richiedente.

Le novità del decreto…

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato, con il Decreto del 19 maggio 2015, un modello autorizzativo unico utilizzabile dal 24 novembre solo per l’installazione di impianti fotovoltaici dotati delle seguenti caratteristiche:

  • Moduli aderenti o integrati alle coperture esistenti, con la medesima inclinazione e orientamento di falda, senza modifica di forma o sagoma;
  • Esistenza di un punto di connessione (POD) in bassa tensione già attivo;
  • Potenza nominale di impianto fotovoltaico non superiore alla potenza già disponibile in prelievo e comunque non superiore a 20kWp;
  • Richiesta di accesso al regime di scambio sul posto (SSP);
  • Nessun impianto fotovoltaico esistente e già connesso alla rete su medesimo POD;
  • Insussistenza di vincoli ambientali e/o paesaggitici (es. D.Lgs N.42/04), per i quali è richiesto l’ottenimento di specifica autorizzazione.

Quindi, in base ai parametri sopra citati, la procedura “semplificata” non si può utilizzare, a titolo di esempio, nel caso di potenziamento di impianto esistente, oppure in caso di nuova costruzione del fabbricato – in quanto non è esistente il contatore di prelievo.

Il modello si definisce “unico” in quanto sostituisce tutti i modelli esistenti verso pubblica amminstrazione, ENEL e GSE, riducendo la procedura a due soli passi, quali una comunicazione preliminare ed una di fine lavori. Inoltre il richiedente avrà come interlocutore solo il Gestore di Rete; sarà quest’ultimo, infine, ad attivarsi nei confronti del Comune, del GSE e di TERNA.

Il modello

La modulistica approntata dal Ministero è veramente essenziale e condensa, al proprio interno, un mix di dati anagrafici, catastali e tecnici. Si compone di due parti, delle quali la prima è da inviare prima dell’inizio dei lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico, mentre la seconda è da inviare alla fine dei lavori; naturalmente la trasmissione dovrà essere eseguita in via telematica al Gestore di Rete competente.

Analizziamo i principali dati richiesti:

PARTE I (inizio lavori)

  • Dati anagrafici e recapiti del richiedente;
  • Diritti che il richiedente ha sull’immobile (es. Proprietario, amministratore, ecc)
  • Dati catastali dell’immobile (es. Foglio, mappale, subatelterno)
  • Dati tecnici del punto di connessione esistente (numero di POD)
  • Dati tencici dell’impianto fotovoltaico da installarsi (es. Potenza nominale, capacità di accumulo)
  • Dati bancari del richiedente (es. IBAN, banca di appoggio), per addebito dei costi di connessione;
  • Data di inizio lavori.

Il modulo dovrà essere corredato da alcuni allegati obbligatori quali lo schema elettrico unifilare di impianto (firmato e timbrato da tecnico abilitato), un documento di identità del richiedente (in corso di validità) ed eventuale delega alla presentazione della domanda

PARTE II (fine lavori)

  • Codice identificativo della domanda;
  • Dati tencici dell’impianto fotovoltaico installato (es. Potenza nominale, capacità di accumulo);
  • Marca e modello dei componenti di impianto installati (es. Moduli, inverter);
  • Dati bancari del richiedente (es. IBAN, banca di appoggio), per accredito dei corrispettivi di energia venduta;
  • Data di fine lavori.

 

La procedura

Il modello, una volta compilato va trasmesso telematicamente al Gestore di rete di competenza, il quale, entro un termine di 20 giorni lavorativi (quindi un mese di calendario), verifica che la domanda sia compatibile con le condizioni previste e che il lavoro che il Gestore stesso è chiamato a svolgere non sia di tipo “complesso”. Per inciso, un lavoro complesso è, in base alle Regole di Connessione, qualsiasi attività in capo al Gestore che sia ulteriore rispetto alla sola posa del contatore di produzione ed alla eventuale riprogrammazione / sostituzione del contatore di scambio.

A fronte del buon esito dei controlli, l’iter viene avviato ed il richiedente è tenuto al versamento del corrispettivo di connessione – come avviene anche attualmente – ai sensi della delibera AEEG 400/2015/R/eel.

Una volta terminati i lavori il richiedente è tenuto ad inviare telematicamente la seconda parte del documento, unitamente alla dichiarazione di conformità dell’impianto; a fronte di ricezione positiva, il Gestore si attiva per la messa in esercizio dell’impianto entro 10 giorni.

In linea teorica tutto  bene, ma…

Onde evitare di essere accusato di disfattismo, da buon italiano, premetto che la semplificazione normativa voluta dal Ministero era lungamente attesa e che a regime, ne sono sicuro per esperienza pregressa, porterà indubbi vantaggi.

In fase transitoria, tuttavia, non saranno tutte rose e fiori. Il Gestore è obbligato ad aggiornare il proprio portale entro il 24 novembre 2015 e, come al solito, si prenderà tutto il tempo possibile per completare l’operazione.

È facile profezia, inoltre, identificare la Pubblica Amministrazione, banalmente declinata come gli uffici tecnici dei comuni, come l’anello debole di tutto l’iter sopra descritto. Infatti, mentre ENEL, TERNA e GSE sono già abituati a scambiarsi alcune informazioni sugli impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete (es. TERNA informa ENEL del buon esito della registrazione GAUDI, senza la quale non è possibile procedere alla connessione, ENEL trasmette a GSE i dati di impianto perché quest’ultimo predisponga la pratica di SSP, ecc), i Comuni saranno del tutto impreparati.

A supporto dell’ipotesi precedente, basti pensare che in regione Lombardia pochissimi erano gli uffici tecnici già accreditati al portale MUTA al fine di ricevere la pratica di edilizia libera in via telematica; non nascondo il mio imbarazzo quando, ancora oggi – dopo ben 3 anni dalla data di entrata in funzione del portale – qualche comune dice di non essere ancora “attrezzato”.

Quindi mi immagino che, come già capitato in passato, il Comune, vedendosi arrivare una pratica semplificata dal Gestore, contatti il richiedente chiedendo che venga comunque inviata una pratica edilizia “gemella” secondo i canali ordinari. A fronte di un eventuale tale richiesta il mio consiglio per il richiedente è di non cedere a tali richieste illegittime da parte degli uffici tecnici arrivando, qualora fosse necessario, anche a minacciare di procedere per le vie legali con contestuale addebito di danni e spese. Non è corretto di principio, infatti, che a fronte di un atto avente forza di legge (D.M. 19 maggio 2015) sia il privato cittadino a dover pagare le conseguenze dell’impreparazione e, perché no, della pigrizia della Pubblica Amministrazione.

Un ultima considerazione, marginale, riguarda le tempistiche di realizzazione e di messa in esercizio dell’impianto. Benché i termini temporali definiti dal Decreto ricalchino quelli attualmente in essere, è ipotizzabile che l’applicazione della procedura semplificata comporti un ritardo intrinseco nell’inizio dei lavori di installazione. Infatti, allo stato attuale, è lecito che il richiedente inizi i lavori di installazione contestualmente alla presentazione della pratica di attività di edilizia libera presso la Pubblica Amministrazione. Ai sensi della procedura semplificata, invece, il Gestore di Rete ha tempo 20 giorni lavorativi per prendere in considerazione la domanda e verificarne i presupposti; pertanto, di sicuro, il Comune non riceverà nessuna comunicazione prima di un mese. E’ pertanto opportuno, almeno nei primi tempi di utilizzo della procedura, attendere la comunicazione dell’esito positivo dei controlli dal parte del Gestore e comunque verificare presso l’ufficio tecnico di competenza che la comunicazione del Gestore di rete sia arrivata correttamente. Il rischio, infatti, è che all’ignaro richiedente venga affibbiata una multa per omessa comunicazione! Oltre al danno, la beffa.

 

SCARICA IL MODELLO UNICO APPROVATO DAL MINISTERO per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici.

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