Come si fa… la dichiarazione di rispondenza?

Il decreto ministeriale n. 37 ha introdotto, rispetto alla vecchia legge 46/90, un nuovo tipo di documento per attestare il rispetto della regola dell’arte denominato Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI): questa può sostituire la Dichiarazione di Conformità nel caso non sia più disponibile, ma solo per gli impianti già esistenti alla data del 27 marzo 2008.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere del 23/04/2008, afferma: “Quanto ai quesiti concernenti la dichiarazione di rispondenza, si conferma che il Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l’impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute. Si ritiene comunque indispensabile sottolineare che la funzione della dichiarazione di rispondenza è la medesima che il legislatore affida alla dichiarazione di conformità, cioè attestare la sicurezza di un impianto; per questo motivo tale atto dovrà essere sostanziato dall’effettuazione di rilievi, esami e misure che possano documentare nel modo più oggettivo possibile lo stato dell’impianto”.

Accertamenti e documenti

Affinché la dichiarazione di rispondenza possa ritenersi idonea e completa risulta indispensabile procedere al rilievo degli impianti oggetto della dichiarazione stessa, in particolare elaborando planimetrie e schemi dei quadri elettrici. Oltre a ciò devono essere prodotti i seguenti documenti:

  • identificazione e abilitazione del firmatario della dichiarazione;
  • limiti della dichiarazione di rispondenza (qualora la dichiarazione di rispondenza si riferisse solo a parte di impianto);
  • relazione descrittiva con identificazione dell’impianto;
  • riferimenti a dichiarazioni e documentazioni esistenti (anche parziali);
  • leggi e norme di riferimento;
  • classificazioni degli ambienti (per esempio ordinari o soggetti a normativa specifica) basata sulla dichiarazione del committente;
  • caratteristiche della fornitura elettrica e del sistema elettrico;
  • valutazione del rischio dovuto al fulmine (ove necessaria);
  • report delle verifiche visive e strumentali condotte.
Esami a vista

L’esame a vista ordinario di un impianto consiste in un’ispezione effettuata senza l’ausilio di attrezzi o di mezzi di accesso per rilevare eventuali difetti dei componenti elettrici visibili all’occhio (ad es. mancanza di ancoraggi, connessioni mal eseguite, involucri danneggiati, mancanza dei dati di targa, ecc.). Per alcuni impianti più datati potrebbe essere opportuno procedere anche ad un esame a vista approfondito col quale si possano evidenziare anche i difetti meno espliciti (ad esempio errata installazione, connessioni non effettuate, morsetti allentati, ecc.).

Gli esami a vista possono riguardare (elenco indicativo e non esaustivo):

  • protezione contro i contatti diretti;
  • protezione contro i contatti indiretti e impianto di terra;
  • protezione contro l’incendio;
  • condutture;
  • impianto di illuminazione normale;
  • impianto di illuminazione di sicurezza;
  • impianto di illuminazione esterna;
  • impianto di protezione contro i fulmini;
  • installazione dei dispositivi di sezionamento e comando;
  • corretta installazione dei componenti;
  • cabina elettrica MT/BT;
  • impianto rivelazione incendi.
Verifiche strumentali

La verifica mediante prove consiste nell’effettuare misure sugli impianti mediante appositi strumenti. I valori restituiti dalla misura devono essere conformi a quanto indicato dalle rispettive norme.

Per l’esecuzione delle prove richieste dalle norme CEI ed UNI è solitamente necessario fare ricorso ai seguenti strumenti:

  • apparecchio per la prova della continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
  • misuratore della resistenza d’isolamento;
  • misuratori della resistenza e dell’impedenza dell’anello di guasto;
  • apparecchio per il controllo di funzionalità degli interruttori differenziali;
  • multimetri e voltmetri;
  • luxmetro.

Le verifiche strumentali possono riguardare (elenco indicativo e non esaustivo):

  • protezione contro i contatti indiretti e impianto di terra;
  • condutture;
  • impianto di illuminazione normale;
  • impianto di illuminazione di sicurezza;
  • installazione dei dispositivi di sezionamento e comando;
  • corretta installazione dei componenti.
Report di verifica

È opportuno, al fine di dimostrare la bontà delle verifiche condotte, che il verbale contenga almeno le seguenti informazioni:

  • identificazione dell’impianto oggetto di verifica;
  • data della verifica;
  • nome del verificatore;
  • dati caratteristici dell’impianto;
  • elenco della documentazione disponibile ai fini della verifica;
  • indicazione delle prove e delle verifiche effettuate;
  • tempo impiegato per effettuare la verifica (espresso in uomini/giorno);
  • esito della verifica;
  • descrizione delle non conformità in caso di esito parzialmente positivo della verifica (non conformità marginale).

Si evidenzia che è importante riportare sempre il tempo impiegato ad effettuare la verifica al fine di dimostrare la buona qualità del lavoro svolto e la cura prestata nell’eseguire le prove.

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