Certificare l’impianto, si fa presto a dire …

certificazione impianto elettricoIn risposta a un articolo apparso recentemente sul nostro sito, https://www.elettronews.com/come-certificare-un-impianto-esistente/, un lettore ha posto alcuni ulteriori quesiti, a cui l’ing Angelo Baggini, autore del pezzo, ha dato le risposte che riportiamo.

Quanto scritto nell’articolo è concordabile e tutto vero, ma vorrei aggiungere due domande. Come verificare che l’impianto è stato eseguito ante 2008? Nell’ipotesi che l’impianto sia stato fatto post 2008 senza dichiarazione di conformità, qualora si volesse sanare questa irregolarità, come fare se “in teoria” non è possibile redigere la DIRI? Non mi direte che il proprietario debba fare rifare tutto l’impianto da un’impresa abilitata? Un’alternativa ci deve pur essere!

Giorgio David Sodani

 

Le domande del lettore sono lecite, ma purtroppo non è possibile dare una risposta squisitamente tecnica e forse nemmeno definitiva. Nel primo caso infatti siamo nel campo delle investigazioni e non dell’elettrotecnica per le quali esistono competenze e ruoli ufficiali diversi dai miei. Da parte mia credo che gli unici elementi utili allo scopo, sono legati all’età dell’immobile e dei componenti. Ad esempio se il quadro è realizzato con interruttori non disponibili prima del 2008 non può essere stato realizzato prima. Allo stesso modo, se alcuni interruttori dell’impianto fossero usciti di produzione prima del 2008, sembra probabile che anche l’impianto risalga a prima di tale data. Non può certo essere escluso che nel caso di un procedimento elementi come quelli citati possano essere utilizzati dall’autorità giudiziaria. Nel caso di un impianto realizzato dopo il DM 37/08 ma non corredato della dichiarazione di conformità, è chiaro che il decreto stesso non poteva prevedere l’istituto della dichiarazione di rispondenza, perché sarebbe come creare una legge e anche una regola per aggirarla.

Non è del tutto assurdo che il proprietario debba rifare tutto da capo. In fondo, l’onere rimane a carico di un soggetto (il committente) che aveva in capo la responsabilità di affidare i lavori ad un’impresa abilitata alle condizioni stabilite dal DM in oggetto. Se questo non è stato fatto come si dice chi sbaglia paga. Forse estremo, ma certamente logico e coerente.

Altre soluzioni meno invasive il DM esplicitamente non ne riporta, ma è pratica abbastanza comune anche se non formalmente ineccepibile che:

  • il committente incarichi una nuova impresa di costruzioni elettriche che si fa carico dell’adeguamento dell’impianto (verifica e modifica), impiegando materiale usato (cioè quello già in essere) per la realizzazione di alcune parti e una manodopera parzialmente diversa in quantità e tipologia. Al termine dei lavori l’impresa si assume la paternità del tutto e rilascia la dichiarazione di conformità del tutto
  • il committente incarichi un professionista per la verifica del proprio impianto; le parti da adeguare vengono realizzate da un’impresa che al termine dei lavori rilasci la dichiarazione di conformità, mentre le parti già conformi alla regola dell’arte vengono dichiarate tali dal professionista analogamente a come si faceva (consuetudo contra lege) fino al 2008 per gli impianti che si trovavano nelle medesime condizioni nei confronti dell’allora vigente Legge 46/90. Come allora, anche ora la legislazione non prevede (e non poteva prevedere) una via d’uscita e il valore della verifica era proporzionale al valore, ovvero all’autorevolezza, del firmatario, senza escludere a priori la possibilità di una contestazione.

Per la verità in coda alla risposta mi viene in mente che un’alternativa esiste sempre ed è di andare incontro alle sanzioni previste … (ing Angelo Baggini).

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here