Affittare una casa senza Di.Co: quali rischi?

Dichiarazione di conformitàUna mia cliente deve affittare un appartamento il cui impianto elettrico è privo della dichiarazione di conformità. Esclusa l’opzione comune di produrre ora una falsa dichiarazione da parte del sottoscritto elettricista ed anche il ricorso all’opzione della dichiarazione di rispondenza visto che l’impianto è successivo all’entrata in vigore del DM 37/08, vorrei avere almeno un inquadramento dei rischi che corre la cliente. (Lettera firmata).

Innanzitutto riordiniamo un attimo l’annoso problema che il lettore giustamente sottintende parzialmente:

la dichiarazione di conformitĂ  di un impianto realizzato dopo l’entrata in vigore del DM 37/08 può essere prodotta solo dall’installatore che ha realizzato l’impianto (ed era qualificato per farlo)

un impianto ante DM 37/08 senza dichiarazione di conformità può essere sanato con una dichiarazione di rispondenza a firma di tecnico abilitato

la legge non prevede nessuna possibilità per supplire alla mancanza della dichiarazione di conformità di un impianto post 37/08, non era possibile fare diversamente altrimenti il DM avrebbe stabilito una regola e anche la via per aggirarla. La giurisprudenza e la pratica per far fronte a tale situazione hanno introdotto le verifiche da parte di un tecnico terzo, il cui valore però è funzione del firmatario (titoli, autorità, ecc.) e non trova comunque nessun riscontro legislativo

L’impianto della cliente del lettore sembra trovarsi nella prima situazione, probabilmente si trova in un edificio costruito dopo l’entrata in vigore del DM 37/08. Gli obblighi in capo al committente ci sono tutti (la Dichiarazione di Conformità dovrebbero averla tutti, o almeno tutti quelli che la devono avere, nei quali possiamo annoverare la cliente del lettore), ma in merito alla necessità pratica di produzione della dichiarazione di conformità in caso di locazione o cessione, possiamo sicuramente dire che il DM 37/08 non contiene (più) una previsione esplicita della dichiarazione di conformità in caso di locazione come nel caso dell’ACE (c’era, il famoso art. 13 che poi è stato abrogato). Senza entrare in discorsi di principio generale di “garanzia” di sicurezza che il proprietario deve all’inquilino, che sono però nel campo del diritto in cui è più competente un legale piuttosto che il sottoscritto, è anche vero che la previsione dell’art. 13, ora abrogato, doveva avere una fonte normativa superiore. In conclusione forse mi farei guidare dal buonsenso. Se l’inquilino rimane folgorato, indipendentemente da tutto, forse in tempo zero il proprietario riceve un avviso di garanzia. (ing. Angelo Baggini).

 

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